
Sommario: 1. Premessa – 2. Gli obiettivi e le modalità di calcolo –
3. Il bilancio di previsione e il patto di stabilità – 4. I trasferimenti
erariali e le sanzioni per il patto – 5. Le conclusioni
1. PREMESSA
In tema di patto di stabilità interno – p.s.i. – la legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 – legge finanziaria per l’anno 2008 - introduce
alcune novità quali il criterio di competenza mista, un sistema per la
rilevazione dei dati di competenza, premialità per gli enti locali che
presentano una media triennale (2003-2005) positiva in termini di cassa e la conferma
di una parte consistente della normativa attualmente in vigore.
La struttura per il patto di
stabilità interno modificata ed integrata in alcuni parti, è fondata su quella
introdotta con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007)
che ha modificato radicalmente i criteri seguiti dalle precedenti normative
introducendo il riferimento al saldo finanziario quale differenza tra entrate
finali e spese finali e personalizzando il concorso nella manovra per ciascun
ente.
Il saldo programmatico per il 2008, calcolato non più in
termini di cassa e di competenza ma esclusivamente in termini di competenza
mista, è pari al saldo medio 2003-2005, sulla base della somma algebrica degli
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni – per la parte
corrente – e dalla differenza tra incassi e pagamenti – per la parte in conto
capitale. In questo modo dal 2008 il monitoraggio e il patto riguarderanno un
solo saldo e non più due come accaduto nell’anno precedente.
Si va così ad attenuare l’obbligo di redigere il bilancio
di previsione in modo da rispettare già a preventivo, il saldo programmatico,
non dovendo più calcolare il saldo in termini di competenza pura. La nuova
formulazione della norma impone, in ogni caso, un allegato al bilancio che
dimostri il rispetto del patto di stabilità, chiaramente in termini di
competenza mista. Il prospetto sarà formato dagli stanziamenti relativamente
alla parte corrente e da una previsione dei flussi di cassa, per la parte in
conto capitale, attuando una sorta di trasposizione simultanea dei conti[1].
L’introduzione del principio della competenza mista
permette di liberare i risparmi degli enti locali, svincolando
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dalle norme del p.s.i. C’è da
sottolineare che, a fronte di tale risultato positivo, esiste il rischio
concreto che la nuova normativa inasprisca i vincoli ai bilanci di alcuni enti.
Il problema è dato dai saldi programmatici che i bilanci debbono centrare per
rispettare il patto. Nel 2007 il saldo era calcolato in termini di cassa
(riscossioni meno pagamenti) mentre oggi, per la parte corrente, si fa
riferimento alla competenza (accertamenti meno impegni)[2]
e quindi i comuni che nel triennio 2003-2005 hanno registrato riscossioni
inferiore agli accertamenti o che hanno effettuato pagamenti superiori agli
impegni registrano un peggioramento della propria situazione in termini di
saldo.
2. GLI OBIETTIVI E LE MODALITA’ DI CALCOLO
Costituendo principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica[3] la normativa del patto di
stabilità è applicabile ai comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti
e alle province[4]. I comuni con popolazione
inferiore[5], le unioni di comuni e le
comunità montane sono esclusi dalle norme sul p.s.i.
Prevedendo criteri
differenti per la determinazione dell’obiettivo[6], la legge
finanziaria ha introdotto un doppio binario nel p.s.i. , in termini di
fissazione del concorso per ogni singolo ente alla manovra per il triennio 2008-2010 – commi 678 e 679 - e per la
determinazione dei saldi finanziari che debbono registrare il miglioramento
corrispondente all’entità del concorso – commi da 680 a 683.
L’ente che ha registrato, per il triennio 2003-2005, saldi
di cassa positivi partecipa alla manovra applicando soltanto i coefficienti di
cui alla lett. b) del comma 678 (coefficienti relativi alla spesa corrente di
cassa) e non anche quelli di cui alla lett. a); per i comuni resta ferma
l’applicabilità della clausola di salvaguardia[7] prevista dal comma
679 della legge finanziaria 2007.
Il comma 679bis introdotto
dalla lett. d) del comma 379 dell’articolo 1 prevede una premialità per
i comuni e le province che presentano una media triennale positiva del saldo di
cassa (sempre per il triennio 2003-2005). In tal caso il concorso alla manovra
di tali enti – determinato sulla base delle disposizioni dei commi 678 e 679 –
è uguale a zero e l’obiettivo programmatico di cui al comma 681 è pari al
saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato naturalmente con il
principio della competenza mista (quale somma algebrica della differenza tra
accertamenti e impegni – per la parte corrente – e dalla differenza tra incassi
e pagamenti – per la parte in conto capitale – al netto delle entrate e delle
spese derivanti dalla concessione di crediti).
Un’ulteriore premialità è prevista dal comma 681bis
per quegli enti di cui al comma 679bis che nel triennio 2003-2005
presentano un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare - non destinate nello stesso
triennio all’estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15% della media
delle entrate finali[8]. Gli obiettivi
programmatici, per tali enti, per il triennio che inizia nel 2008 sono
decurtati di una differenza pari alla somma tra ammontare dei proventi in
eccesso al suddetto limite del 15% e quello del contributo annuo alla manovra
(ai sensi dei commi 678 e 679), sempre che tale differenza sia positiva.
Una volta determinato
il concorso alla manovra si passa alla determinazione dell’obiettivo per il
triennio 2008-2010 che è pari al saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato
nella misura determinata dalla lett. c) del comma 678 o dell’8% nell’ipotesi
indicata nel comma 679.
Si utilizzano, dunque,
due modalità di calcolo differenti, una per la fissazione del saldo posto come
base di calcolo dell’obiettivo di miglioramento, l’altra per la fissazione del
saldo programmatico, in termini di competenza mista. Il saldo ottenuto dovrà
essere migliorato dell’importo annuo del concorso alla manovra risultante
dall’applicazione della procedura precedentemente illustrata. L’importo che ne
deriva costituisce, l’obiettivo da conseguire per ciascuno degli anni del
triennio 2008-2010.
Ai sensi del novellato
comma 681 e per il solo anno 2008, gli enti locali che nel triennio 2003-2005
hanno avuto un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo
medio di cassa possono conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di
saldo finanziario di competenza mista o in alternativa di cassa e di
competenza, scegliendo, quindi, di calcolare il saldo programmatico con le
vecchie regole per evitare tensioni di cassa.
Ai fini del patto le
entrate e le spese finali debbono essere indicate al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla
concessioni di crediti. Concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto
le maggiori entrate che derivano dall’attuazione dei commi 142, 143 e 144 della
legge finanziaria per l’anno 2007 – relative alla variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef. Non debbono essere
considerate, nel saldo finanziario, le entrate in conto capitale riscosse nel
triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e
mobiliare che sono state destinate – sempre nello stesso triennio –
all’estinzione anticipata di prestiti. Non si penalizzano in tal modo quegli
enti che nel periodo di riferimento hanno operato la ristrutturazione del
debito con entrate proprie e non ricorrendo all’indebitamento.
Ai fini del calcolo
del saldo finanziario[9] 2008 (e per gli
altri anni del triennio) dalle spese correnti e in conto capitale vanno
sottratti gli oneri sostenuti per l’attivazione di nuove sedi di uffici
giudiziari ed è da escludere l’interpretazione di chi ritiene che tali spese
vadano sottratte anche nei calcoli necessari ai fini della determinazione del
concorso dell’ente alla manovra.
Se tali spese
(comprese le spese di trasloco) sono finanziate da trasferimenti da parte del
Ministero della Giustizia questi debbono essere portati in riduzione delle
entrate e quindi del saldo finanziario. Così come chiarito dalla stessa lettera
della norma si deve trattare di spese per l’attivazione di nuove sedi, non di
spese relative ad uffici giudiziari già esistenti ed essere espressamente
autorizzate Ministero della Giustizia.
Ai commi 137 e 138
dell’articolo 3 la legge finanziaria ha poi previsto che i maggiori oneri di
personale derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per il solo anno 2008
dalla spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del p.s.i. stesso[10].
Il nuovo processo di monitoraggio,
previsto dal comma 685 dell’articolo unico della legge finanziaria per l’anno 2007
viene sostanzialmente confermato (seppur con qualche modifica che vedremo)
nella legge finanziaria 2008. E’ confermata l’eliminazione dell’obbligo delle
determinazione degli obiettivi trimestrali di cassa coerenti con l’obiettivo
annuale e il controllo attribuito al collegio dei revisori relativamente alla
verifica degli obiettivi trimestrali. Viene confermato l’utilizzo del sistema
web per la trasmissione dei dati del monitoraggio utilizzando appositi modelli
approvati con decreto[11]. La mancata
trasmissione del prospetto degli obiettivi programmatici è ora equiparata al
mancato rispetto del patto di stabilità, così come la mancata trasmissione
della certificazione entro il 31 marzo successivo. Il nuovo comma 685 prevede,
poi, che la mancata comunicazione al sistema web della situazione di
commissariamento (ai sensi del comma 688), determina l’assoggettamento alle
regole del patto di stabilità per l’ente inadempiente.
Il nuovo sistema della competenza mista
modifica parzialmente il sistema che permette alla Ragioneria generale dello
Stato di monitorare l’andamento del patto di stabilità degli enti locali.
Adottato il Siope[12], dal 2007 per
tutti gli enti locali, il nuovo comma 685bis prevede un nuovo sistema di
acquisizione dei dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli
enti. Sono stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia – di concerto con
il ministro dell’Interno e con il Ministro per gli affari regionali e sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i contenuti e le modalità per effettuare il
monitoraggio degli accertamenti e degli impegni, sulla base di scansioni
temporali e aggregazioni utili alle esigenze della finanza pubblica.
L’effettiva realizzazione del progetto è rimandata, dallo stesso comma 685bis,
alla quantificazione dei costi e all’individuazione della copertura finanziaria[13].
3. IL BILANCIO DI
PREVISIONE E IL PATTO DI STABILITA’
L’introduzione del
principio della competenza ibrida non elimina l’obbligo del rispetto del patto
fin dal bilancio di previsione, confermandosi il principio che il rispetto del
p.s.i. è requisito di legittimità dei bilanci di previsione degli enti locali.
Il bilancio di
previsione dovrà essere redatto ed approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale – al netto
delle riscossioni e delle concessioni di crediti – sia garantito il rispetto
delle norme che disciplinano il p.s.i. Gli enti debbono allegare al bilancio un
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto[14].
Il rispetto del p.s.i.
è divenuto a partire dal 2007 elemento di legittimità[15]
del bilancio di previsione in quanto le entrate e le spese vanno iscritte in
misura tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
Tale norma è da considerarsi precettiva e vincolante per gli enti locali,
obbligati ad approvare i bilanci assicurando il conseguimento dell’obiettivo.
Il collegio di revisione, in caso contrario, è tenuto ad evidenziare la
difformità del bilancio rispetto alle norme sul p.s.i. e questo sia nel parere
al bilancio che nella relazione da inviare alla Corte dei conti[16].
In caso di violazione della norma la Corte dei conti – sezione regionale di
controllo – dovrà attivare le procedure previste dal comma 168 dell’articolo
unico della legge finanziaria per il 2006[17].
4. I TRASFERIMENTI ERARIALI E LE
SANZIONI PER IL PATTO
Il comma 682 dispone che ai fini
del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno i
trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa,
nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata.
I trasferimenti dello Stato, codificati con i codici economici 2.01 e 4.02,
sono accertati convenzionalmente in misura pari agli importi annualmente
comunicati dalle amministrazioni statali interessate. E’ questo un’importante
elemento di garanzia e di certezza per l’ente che considera gli importi
comunicati, in termini di competenza e di cassa, senza che eventuali riduzioni
nel corso dell’esercizio incidano negativamente sul raggiungimento degli
obiettivi del patto.
Con la circolare n. 5/FL/2007 il
ministero dell’interno è intervenuto sul punto ed ha ritenuto che la quota di
trasferimenti attribuita a titolo di compartecipazione all’Irpef debba essere
considerata assimilata ai trasferimenti per le province – e quindi da
contabilizzare in base all’importo inizialmente comunicato – mentre per i
comuni debba essere considerata come entrata propria e come tale esclusa dalla
previsione normativa del comma 682[18]. Per il triennio
2003/2005 i trasferimenti da considerare sono quelli risultanti dai conti
consuntivi dell’ente, sia in termini di competenza che di cassa.
La norma del comma 682 è
applicabile ai soli trasferimenti di amministrazioni statali e nel caso in cui la Regione intendesse prevedere anche per i trasferimenti regionali la stessa normativa statale[19]
è necessario che adotti un atto formale, che sia poi citato dall’ente locale in
sede di comunicazione del risultato conseguito[20], di cui al comma
686. Con la circolare n. 12/2007 questa possibilità è stata già chiarita ed è
ribadita anche nel decreto che la Ragioneria generale dello Stato ha emanato il
12 luglio, destinato ad individuare le modalità del monitoraggio del p.s.i. per
le regioni, laddove ha previsto, al punto B.2, che le Regioni hanno la
facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della legge finanziaria
relativamente ai trasferimenti regionali a favore dei propri enti locali.
In una propria circolare l’Upi ha
sollecitato le province affinché si possano concretizzare atti formali anche in
altre regioni, in vista, peraltro, del decreto (di cui al comma 686 della legge
finanziaria 2007) che deve contenere le formalità relative alla comunicazione,
a fine anno, dei risultati conseguiti in termini di raggiungimento degli
obiettivi previsti[21].
Con il comunicato[22]
del 24 dicembre 2007, la Ragioneria generale dello Stato, ha chiarito che i
trasferimenti statali (e quelli regionali) incassati in conto residui e in
conto competenza possono essere presi in considerazione nel conteggio del patto
in alternativa alle somme comunicate dall’amministrazione statale interessata[23].
La disposizione del comma 682
rappresenta una salvaguardia per gli enti sottoposti al monitoraggio dei limiti
di giacenza[24] per i quali i
trasferimenti erariali vengono erogati soltanto quando le disponibilità di
cassa risultano inferiori a determinati limiti prefissati. Il comunicato dà una
definizione di trasferimenti erariali e confermando quanto già indicato nel
punto C.2 della circolare n. 12/2007 si chiarisce che bisogna far riferimento
soltanto ai trasferimenti codificati con i codici Siope 2101, 2102 e 4201, 4202
e 4203, considerando, inoltre, assimilato ai trasferimenti erariali la
compartecipazione al gettito Irpef, escludendo invece il trasferimento a titolo
di addizionale comunale all’Irpef.
La somma annuale dei trasferimenti
erariali riscossi per una buona parte degli enti locali, è inferiore
all’ammontare dei contributi comunicati per l’esercizio e l’applicazione del
comma 682 è positiva, permettendo di considerare incassati anche i contributi
non riscossi e fino alla concorrenza dei trasferimenti comunicati per
l’esercizio. Per quegli enti, invece, per i quali i trasferimenti erariali
riscossi superano l’ammontare dei contributi spettanti e comunicati per
l’esercizio si possono considerare ai fini del patto di stabilità il totale dei
trasferimenti effettivamente incassati nell’esercizio; in tal modo si permette
all’ente di optare per la soluzione più conveniente. Un’ultima precisazione è
sul monitoraggio trimestrale, in quanto la norma non prevede obbiettivi
infrannuali del saldo finanziario l’ente può considerare, ai fini del monitoraggio,
l’ammontare dei trasferimenti erariali effettivamente incassati.
La legge finanziaria
ha prorogato per l’anno 2008 l’esclusione dal rispetto degli obiettivi del
p.s.i. per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per
frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli
articoli 141 e 143 del tuel. L’esclusione dal patto di stabilità interno
riguarda sia gli enti commissariati nel 2004 sia quelli commissariati nel 2005,
venendo, in tal modo, a cadere l’interpretazione restrittiva della Ragioneria
generale dello Stato. Il nuovo articolo ha introdotto, poi, un’importante
novità chiarendo che a questi enti, relativamente alle spese per il personale,
si applicano le disposizione previste per gli enti inclusi negli obiettivi del
patto di stabilità[25].
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nell’ipotesi di mancato rispetto del patto di
stabilità, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro
il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Tali provvedimenti
vanno comunicati al Ministero dell’economia, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, con le modalità fissate nel già citato decreto.
Non è dato sapere, fino ad oggi,
quali potrebbero essere i necessari provvedimenti, indicati nel comma
691; in considerazione che per il 2007 gli obiettivi sono due – di competenza e
di cassa – i necessari provvedimenti dovrebbero essere diversi nel caso di
mancato conseguimento dell’obiettivo di cassa rispetto al mancato
conseguimento di quello di competenza riflettendosi inevitabilmente sulla
gestione 2008 (per il mancato rispetto nel 2007) o nel 2009 (per il mancato
rispetto dell’obiettivo di competenza ibrida nel 2008).
I provvedimenti dovranno essere
proporzionati all’ammontare dello sforamento rispetto all’obiettivo,
considerando quindi la differenza tra saldo ottenuto a fine anno e saldo
programmato, con un possibile meccanismo di rientro o nell’esercizio successivo
o nel triennio seguente, lasciando agli enti tale decisione; sul rispetto del
rientro vigilerà sia l’organo di revisione economico finanziario che la sezione
regionale di controllo della Corte dei conti[26].
Il sindaco (e il
presidente della provincia) nel caso in cui l’ente non adempia, è nominato
commissario ad acta ed adotta, entro il 30 giugno, i necessari
provvedimenti, i quali debbo essere comunicati, in pari data, con le modalità
sopra indicate.
Decorso l’ulteriore
termine del 30 giugno nei comuni interessati – con riferimento all’anno di
imposta in corso – l’aliquota dell’addizionale comunale irpef vigente viene
maggiorata di 0,3 punti percentuali. Sulla portata della norma si porranno
sicuramente dubbi interpretativi sia in relazione al concetto di maggiorazione
dell’aliquota vigente sia per quegli enti che, ad esempio, non hanno
istituito detta addizionale. Si deve, comunque, ritenere che la stessa si renda
applicabile sia nel caso in cui l’ente abbia esercitato tale facoltà sia che
non se ne sia avvalso, ovvero abbia già applicato l’aliquota massima prevista
(0,8%). Se l’ente inadempiente è la provincia l’imposta di trascrizione è
incrementata di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente e valevole per i
pagamenti effettuati a decorrere dal primo luglio.
Le procedure di
rientro se adottate entro il 30 giugno sono commisurate all’effettivo
scostamento rispetto all’obiettivo, mentre decorso tale termine il rientro è
attuato con un criterio automatico valido per tutti gli enti. Il 2008 sarà il
primo anno di applicazione delle sanzioni e la circolare ministeriale 2007
faceva rinvio a successivi provvedimenti, non ancora emanati, da concordare con
il dipartimento delle politiche fiscali[27].
5. LE CONCLUSIONI
Le principali novità introdotte dalla legge finanziaria
per il 2008 vedono l’introduzione del criterio della competenza mista, conferma
del blocco delle disposizioni attualmente in vigore, sistema di monitoraggio
più stringente con l’introduzione di nuove sanzioni per gli enti che non
adempiono correttamente a quest’obbligo.
Le modifiche apportate al patto di
stabilità sono coerenti con gli impegni che il Governo ha preso con le
associazioni rappresentative degli enti locali. E’ stato da più parti
evidenziato, nonostante le modifiche, che un certo numero di enti, in
particolare quelli con saldo finanziario positivo continuano ad avere
difficoltà a mantenere il saldo del triennio 2003-2005 con la competenza mista,
in quanto il saldo è alterato da eventi eccezionali e non ripetibili. Tutto
questo è dovuto poi dal fatto che tanto più si allontana il periodo di
riferimento maggiori sono i rischi distorsivi, sarà quindi necessario un
aggiornamento delle basi di calcolo.
Una maggiore elasticità
dell’azione degli enti locali nel campo degli investimenti è permessa grazie al
principio della competenza mista, ma oltre a rimanere la stortura della
finanziaria 2007 – che non considera tra le entrate quelle relative al titolo V
– aggiunge l’ulteriore difficoltà di raccordare il bilancio di previsione (di
competenza) con la competenza ibrida introdotta dalla legge finanziaria 2008.
Eugenio Piscino
Responsabile del Settore
Finanziario del Comune di Gragnano
Revisore Contabile
[1] Così G. Trovati, Un allegato
per tradurre il preventivo, IlSole24ORE del 15 ottobre 2007.
[2] Come prevede l’articolo 679bis
della legge 296/2006, introdotto dall’articolo 1 comma 379 lett. d) della
finanziaria per il 2008.
[3] Ai sensi degli articoli 117 terzo
comma e 119 secondo comma della Costituzione.
[4] Il patto di stabilità interno per
il 2007 è ampiamente trattato da E. Piscino, Il nuovo patto di stabilità
interno degli enti locali, Finanza Locale & Controlli, n. 1/2007, Edk
editore.
[5] Per la determinazione della popolazione di
riferimento si applica il criterio indicato nell’articolo 156 del Tuel,
relativo alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
secondo i dati Istat e quindi, per l’anno 2008, a quella del 31 dicembre 2006.
[6] L’argomento è trattato anche da
A. Beltrami, Il patto sdoppia i calcoli, Il Sole24Ore del 30 ottobre
2006.
[7] Per un commento sulla clausola di
salvaguardia si veda G. Rambaudi, Meno vincoli, ma non per tutti,
ItaliaOggi del 3 novembre 2006.
[8] Da considerare al netto delle riscossioni di crediti.
[9] Tale saldo differisce dalla
definizione di saldo finanziario utilizzata per la determinazione del concorso
alla manovra.
[10] Per un esame approfondito delle
disposizioni della legge finanziaria 2008 sul personale degli enti locali si
veda V. Cuzzola e M. Fasci, Finanziaria 2008 approfondimenti sul personale,
in www.ilpersonale.it
[11] Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio trimestrale del
“patto di stabilità interno” per l’anno 2007 delle Province e dei Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti – 20 novembre 2007.
[12] Il SIOPE (Sistema informativo
sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica
degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le
amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28
della legge n. 289/2002.
[13] Un meccanismo in grado di
monitorare anche il dato di competenza non è una novità assoluta. Già esiste,
infatti, una norma (articolo 28, comma 3 della legge 289/2002), che per
garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni stabilite in ambito
europeo, impone la codifica anche dei dati di competenza di tutta la Pa.
[14] Si veda anche G. Trovati, Un
allegato per tradurre il preventivo, Il Sole24ORE del 15 ottobre 2007.
L’argomento è trattato da L. Oliveri, Bilanci,
il patto vale ancora, ItaliaOggi del 5
ottobre 2007.
[15] Il disallineamento tra dati
contabili e obiettivi del patto è trattato da M. Esposito, Preventivi 2008 a prova di patto, ItaliaOggi del 30 novembre 2007.
[16] Relazione prevista dall’articolo
1, comma 166, della legge n. 266/2005.
[17] Sull’argomento si veda E.
Piscino, La legittimità costituzionale dei controlli contabili della Corte
dei conti, Finanza Locale & Controlli n. 4/2007, Edk editore.
[18] Di parere contrario è la Ragioneria generale dello Stato che con il comunicato, più avanti citato, del 24 dicembre 2007 ha assimilato, agli effetti del comma 682, la compartecipazione Irpef (delle province e dei comuni) ai trasferimenti erariali. A tal fine si veda F. Cerisano, L’addizionale
Irpef fuori dai trasferimenti erariali, ItaliaOggi del 27 dicembre 2007.
[19] La
circolare n. 12/2007 del Mef al punto C2.
[20] Già
tre importanti regioni, il Veneto (con dgr n. 2360 del 31 luglio 2007), la Campania (con dgr n. 1694 del 28 settembre 2007) e la Liguria (con dgr n. 964 del 3 agosto 2007) hanno ritenuto di consentire, agli enti locali di propria competenza
tenuti al rispetto del patto di stabilità, di considerare i trasferimenti
regionali 2007, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo
comunicata dalla regione.
[21] Si veda la circolare Upi dell' 11 settembre, prot. n. 1130 - Patto di Stabilità 2007: Modalità di
conteggio dei trasferimenti regionali ai sensi del comma 682, art. 1, legge
n.296/06.
[22] Comunicato
congiunto Direzione centrale della finanza locale (Ministero dell'Interno) e
Ragioneria Generale dello Stato, Nota di chiarimento
sull’applicazione dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (finanziaria 2007) sul patto di stabilità interno.
[23] Il comunicato è commentato anche
da E. D’Aristotile, Nel patto 2007 i trasferimenti statali e regionali,
ItaliaOggi del 28 dicembre 2007.
[24] L'articolo 47, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 così come modificato dall'articolo 66, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i pagamenti a carico del
bilancio dello Stato, nei confronti delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, vengano effettuati al raggiungimento dei limiti di
giacenza, stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento delle assegnazioni di
competenza. Gli effetti di tale disposizioni sono stati prorogati per il
triennio 2005/2007 dall'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In applicazione del citato articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 è stato emanato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto ministeriale del 15 marzo 2005, l'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto ha stabilito il limite di giacenza nella misura del
20 per cento nonché, la sua commisurazione alle assegnazioni di competenza
attribuite da questo Ministero per l'anno 2005, a valere sui capitoli 1316 "Fondo ordinario", 1317 "Fondo perequativo",
1318 "Fondo consolidato" e 7232 "Fondo per lo sviluppo degli
investimenti. Il successivo comma 2, ha stabilito che i limiti si applicano
esclusivamente ai pagamenti disposti da questo Ministero i cui oneri gravano
sui suddetti capitoli.
[25] L’argomento è trattato da A. G.
Paladino, Gli enti locali commissariati liberi dal patto di stabilità,
ItaliaOggi del 21 novembre 2007.
[26] L’argomento è brevemente trattato
anche da A. Borghi, Bilanci, revisori in emergenza, ItaliaOggi del 9
novembre 2007.
[27] E’ da chiarire, infine, che dopo il 30 giugno gli
eventuali provvedimenti del commissario ad acta non potranno avere ad
oggetto i tributi sopra indicati, ai sensi del comma 693 dell’articolo unico della legge
finanziaria per il 2007. L’argomento è trattato anche da G. Conti, Ancora da
definire l'aumento automatico delle addizionali, Il Sole24Ore del 3
dicembre 2007.