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Stabile organizzazione: presupposto necessario e sufficiente per il diritto alla detrazione dell’IVA

Corte di Giustizia Europea, 16 luglio 2009, Causa C-244/08

 

 

La massima

 

Un soggetto passivo che disponga di un centro di  attività  stabile  in  Italia dev’essere considerato, per tale ragione, stabilito in detto Stato membro e può chiedere la detrazione dell’IVA per gli acquisti effettuati in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi siano  stati  effettuati  tramite  il centro di attività stabile o direttamente dalla sua sede principale, situata fuori d’Italia.

 

 

La nota

 

La Corte di Giustizia Europea ha censurato la normativa italiana introdotta nel 2002[1], con la quale si afferma che: “un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo e che ha un centro di attività stabile in Italia non può ottenere la detrazione dell’IVA a credito, quando l’acquisto in base al quale è domandata la restituzione di detta imposta viene effettuato non tramite tale centro di attività stabile, ma direttamente dallo stabilimento principale di detto soggetto passivo, ed è tenuto in questa ipotesi a chiedere il rimborso della suddetta imposta secondo le procedure previste dall’ottava e dalla tredicesima direttiva”. Tale norma, secondo la Corte, non è conforme alla legislazione comunitaria in quanto l’art. 17 della sesta direttiva[2] attribuisce, al punto 3, ad ogni soggetto passivo il diritto alla detrazione o ad il rimborso dell’IVA, ed al punto 4 prevede il rimborso per quei soggetti stabiliti in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità Europea; l’ottava e la tredicesima direttiva, che disciplinano le modalità di tale rimborso, vanno invece a definire la nozione di soggetto non residente, sostenendo che questi, per essere definito tale, non deve soddisfare alcuno dei criteri di collegamento individuati all’art.1 della direttiva 77/388/CEE, tra i quali figurano “la sede della propria attività economica” e l’esistenza di un “centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni”[3]. Solo coloro che non dispongono di un siffatto centro di attività, e in mancanza degli altri criteri di collegamento, non dispongono del diritto alla detrazione dell’IVA bensì del diritto a chiederne il rimborso.

Nel caso di specie, il soggetto passivo ha una stabile organizzazione in Italia, ma gli acquisti per cui chiede la detrazione sono stati effettuati direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto.

La Corte ritiene che la modalità di restituzione dell’IVA , o mediante detrazione o mediante rimborso, dipenda dal luogo in cui è stabilita la società estera, per cui se questa dispone di un centro di attività stabile in Italia, deve essere considerata ivi stabilita, e ha diritto alla detrazione per gli acquisti effettuati in Italia, indipendentemente dal fatto che siano stati effettuati tramite il centro di attività o direttamente dalla sua sede centrale, poiché tali acquisti sono sempre e comunque riferibili ad un solo ed unico soggetto passivo, titolare in Italia di un solo numero di partita IVA. Anzi, l’applicazione di un'unica modalità di restituzione dell’imposta, piuttosto che due diverse modalità, agevolerebbe le procedure fiscali; contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica Italiana in sua difesa, ovvero che vi potessero essere problemi pratici, poiché le operazioni realizzate dalla sede principale non emergerebbero dalla dichiarazione IVA presentata dalla stabile organizzazione, la quale così non potrebbe esercitare il diritto a detrazione su tali operazioni.A tal proposito la Corte sostiene anche che le diverse modalità di restituzione dell’imposta non incidono sull’eventuale esistenza di difficoltà per calcolare l’importo dell’IVA da restituire nel caso di imprenditori che effettuino solo parzialmente operazioni soggette ad imposta, come invece si era verificato nella causa C-136/99, sent. del 13/07/00.

Che il centro di attività stabile e lo stabilimento centrale della società estera rappresentino un unico soggetto passivo è ribadito anche nella sent. del 23 marzo 2006, causa C-210/04: “un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro al quale fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni”; a nulla è servito che l’Italia, per difendere le sue ragioni, abbia sottolineato l’inciso degli artt. 1 dell’ottava e tredicesima direttiva[4]: “centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni”, ricordando la sent. del 28/06/07 C-73/06, nella quale si definisce tale centro come una struttura operativa permanente, idonea, sul piano del corredo umano e tecnico a rendere possibili le prestazioni di servizi in modo autonomo.

A sostegno di ciò si può anche evidenziare che gli artt. 1 dell’ottava e tredicesima direttiva non oppongono una distinzione tra acquisti effettuati tramite la stabile organizzazione e la sede principale di un soggetto passivo estero, limitando la procedura di rimborso dell’IVA ai soli casi in cui una detrazione non sia possibile.

L’allineamento delle disposizioni italiane sui rimborsi IVA ai non residenti è un provvedimento urgente per evitare l’aggravio delle sanzioni pecunarie dovute proprio all’errato recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento interno.(A.C.)

 

 

Il decisus

 

Sentenza

 

    1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede  alla Corte di dichiarare che, in materia  di  rimborso  dell’imposta  sul  valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro  di  attività  stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è  venuta  meno  agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1 dell’ottava  direttiva  del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di  armonizzazione  delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di  affari – Modalità per il rimborso dell’imposta  sul  valore  aggiunto  ai  soggetti passivi  non  residenti  all’interno  del  paese  (GU L 331,  pag.  11;   in prosieguo: l’«ottava direttiva»), e dell’art. 1 della tredicesima  direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE,  in  materia  di  armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla  cifra  di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto  ai  soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326,  pag. 40;  in prosieguo: la  «tredicesima  direttiva»),  in  quanto  obbliga  un  soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante,  abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia,  a  chiedere il rimborso dell’IVA a credito secondo le procedure  previste  dalle  citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando  l’acquisto  per  cui  è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il  centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

    2 La sesta direttiva  del  Consiglio  17  maggio  1977,  77/388/CEE,  in materia di armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di  imposta  sul  valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE (GU L 51,  pag. 12;  in prosieguo: la «sesta direttiva»), così dispone, all’art.  17,  nn. 2-4,  nel testo risultante  dall’art. 28 septies,  punto 1,  di  detta  direttiva  (in prosieguo: l’«art. 17 della sesta direttiva»):

    «2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini  di  sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a  dedurre dall’imposta di cui è debitore:

    a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all’interno del  paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono  o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

    b) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i  beni  importati all’interno del paese;

    c) l’imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi  dell’articolo  5, paragrafo 7, lettera a), dell’articolo 6, paragrafo  3  e  dell’articolo  28 bis, paragrafo 6;

    d) l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo  28  bis, paragrafo 1, lettera a).

    3. Gli Stati membri  accordano  altresì  ad  ogni  soggetto  passivo  la deduzione o il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:

    a)  di  sue  operazioni  relative  alle  attività  economiche   di   cui all’articolo 4, paragrafo 2, effettuate all’estero che darebbero  diritto  a deduzione se fossero effettuate all’interno del paese;

    b) di sue operazioni esenti ai  sensi  dell’articolo  14,  paragrafo  1, lettere g) e i), dell’articolo 15, dell’articolo 16, paragrafo 1,  punti  B, C, D ed E, e paragrafo 2, e dell’articolo 28 quater, parti A e C;

    c) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13, punto B,  lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5,  quando  il  cliente  risieda  fuori  della Comunità  o  quando  tali  operazioni  sono  direttamente  connesse  a  beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.

    4. Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di cui  al  paragrafo  3 viene effettuato:

    – a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti  all’interno  del paese ma che sono stabiliti in un altro Stato membro,  secondo  le  modalità d’applicazione stabilite dalla direttiva 79/1072/CEE;

    – a favore dei soggetti passivi che non sono  stabiliti  nel  territorio della Comunità, secondo le modalità d’applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.

    (…)».

    3 Le modalità per l’esercizio del diritto a detrazione sono disciplinate dal disposto  dell’art. 18  della  sesta  direttiva,  nel  testo  risultante dall’art. 28 septies, punto 2, di tale direttiva (in prosieguo:  l’«art.  18 della sesta direttiva»).

    4 L’art. 1 dell’ottava direttiva dispone quanto segue:

    «Ai  fini  dell’applicazione  della  presente  direttiva,  si  considera soggetto passivo non residente all’interno del paese il soggetto passivo  di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che,  nel  corso del periodo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, prima e seconda frase, non ha fissato in tale  paese  né  la  sede  della  propria  attività economica né costituito un centro di attività stabile dal quale sono  svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto  centro  di  attività stabile, il suo domicilio o la sua residenza abituale e che, nel  corso  del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata in tale paese, ad eccezione:

    a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell’articolo 14,  paragrafo  1,  lettera  i), dell’articolo 15 o dell’articolo 16, paragrafo 1, B, C, e D della  direttiva 77/388/CEE;

    b) delle prestazioni di servizi nei  casi  in  cui  l’imposta  è  dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1,  lettera b), della direttiva 77/388/CEE».

    5 L’art. 1 della tredicesima direttiva così recita:

    «Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si considera:

    1) “soggetto passivo non residente nel territorio  della  Comunità”,  il soggetto passivo  di  cui  all’articolo  4,  paragrafo  1,  della  direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all’articolo  3,  paragrafo  1, non ha fissato  in  tale  territorio  né  la  sede  della  propria  attività economica né costituito un centro di attività stabile a  partire  dal  quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la  propria  residenza  abituale  e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato  alcuna  cessione  di beni o prestazione di servizi  che  si  consideri  localizzata  nello  Stato membro previsto all’articolo 2, ad eccezione:

    a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell’articolo 14,  paragrafo  1,  lettera  i), dell’articolo 15 o dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere B,  C  e  D  della direttiva 77/388/CEE;

    b) delle prestazioni di servizi nei  casi  in  cui  l’imposta  è  dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1,  lettera b), della direttiva 77/388/CEE;

    2) “territorio della Comunità”, i territori degli Stati membri nei quali è applicabile la direttiva 77/388/CEE».

    La normativa nazionale

    6 Secondo la normativa nazionale, un soggetto passivo  stabilito  in  un altro Stato membro o in un paese terzo  e  che  ha  un  centro  di  attività stabile in Italia non può ottenere la detrazione dell’IVA a credito,  quando l’acquisto in base al quale è domandata la  restituzione  di  detta  imposta viene  effettuato  non  tramite  tale  centro  di   attività   stabile,   ma direttamente dallo stabilimento principale di detto soggetto passivo,  ed  è tenuto, in questa ipotesi, a chiedere il  rimborso  della  suddetta  imposta secondo le procedure previste dall’ottava e dalla tredicesima direttiva.

   7 L’art. 38 ter del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, recante  istituzione  e  disciplina  dell’imposta  sul  valore aggiunto (Supplemento ordinario alla GURI  n. 292  dell’11  novembre  1972), dispone, in proposito, nei primi due commi, quanto segue:

    «I soggetti domiciliati e residenti negli Stati  membri  della  Comunità economica europea, che non  si  siano  identificati  direttamente  ai  sensi dell’articolo 35 ter e che non abbiano nominato un rappresentante  ai  sensi del secondo comma dell’art. 17, assoggettati all’imposta nello Stato in  cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno  effettuato  operazioni  in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e  relative  prestazioni accessorie non imponibili ai sensi  dell’art. 9,  nonché  delle  prestazioni indicate  all’art. 7,  quarto  comma,  lettera d),  possono   ottenere,   in relazione  a  periodi  inferiori  all’anno,  il  rimborso  dell’imposta,  se detraibile a norma dell’art. 19,  relativa  ai  beni  mobili  e  ai  servizi importati o acquistati, sempreché di importo  complessivo  non  inferiore  a duecento euro. Se l’importo  complessivo  relativo  ai  periodi  infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente,  sempreché di importo non inferiore a venticinque euro. Le  disposizioni  del  presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e  servizi effettuati da soggetti residenti all’estero tramite  stabili  organizzazioni in Italia.

    La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche  agli  operatori  economici  domiciliati  e  residenti  in  Stati  non appartenenti alla Comunità economica europea, ma  limitatamente  all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti  alla  loro attività».

Fase precontenziosa

    8 La Commissione, giudicando il regime giuridico italiano in materia  di rimborso dell’IVA a soggetti  passivi  non  residenti  incompatibile  con  i principi dettati dall’ottava e dalla tredicesima  direttiva,  ha  deciso  di avviare il procedimento ex  art. 226 CE  ed  ha  trasmesso  alla  Repubblica italiana una lettera di diffida in data 18 ottobre 2005.

    9 Non essendo rimasta convinta degli argomenti dedotti dalla  Repubblica italiana nella sua lettera dell’11 gennaio 2006, la Commissione, con lettera del 6 luglio 2006, ha trasmesso un parere  motivato  a  tale  Stato  membro, invitandolo a prendere le disposizioni necessarie per  conformarsi  ad  esso entro due mesi dal ricevimento del medesimo.

    10 La Repubblica italiana ha risposto al  parere  motivato  con  lettera datata 14 settembre 2006. La Commissione, ritenendo che  tale  Stato  membro non avesse posto rimedio all’infrazione denunciata, ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

    11 La Commissione sostiene che, in conformità agli artt. 1 dell’ottava e della tredicesima direttiva, i soggetti  passivi  che  non  risiedono  nello Stato membro dove è domandata la restituzione  dell’IVA,  ma  che  hanno  un centro di attività stabile in tale Stato membro, hanno sempre il diritto  di detrarre l’IVA seguendo la  procedura  stabilita  dall’art. 18  della  sesta direttiva. Di conseguenza, la Repubblica italiana non sarebbe legittimata ad applicare a siffatti soggetti passivi la procedura di rimborso  disciplinata dall’ottava e dalla tredicesima direttiva quando l’acquisto relativamente al quale viene chiesto il rimborso dell’IVA è stato effettuato non  tramite  il loro centro di attività stabile, bensì direttamente  dalla  sede  principale degli stessi.

    12 Tale interpretazione  sarebbe  ricavabile  tanto  dal  dettato  degli artt. 1 dell’ottava e della tredicesima direttiva, quanto dalla finalità  di queste disposizioni.

    13 I suddetti  articoli,  tenuto  conto  della  loro  formulazione,  non opererebbero una distinzione tra acquisti effettuati tramite  il  centro  di attività stabile di un soggetto passivo e quelli compiuti direttamente dalla sede centrale di questo. Una simile distinzione sarebbe irrilevante al  fine di determinare se si tratti di un soggetto passivo stabilito, in base al suo centro di attività stabile, all’interno del paese.

    14 Stando alla finalità di tali articoli, essi limiterebbero il  ricorso alla procedura di rimborso dell’IVA ai soli casi in cui  una  detrazione  di tale imposta risulti impossibile. In  presenza  di  un  centro  di  attività stabile che compie operazioni attive, nulla osterebbe a che si proceda  alla detrazione dell’IVA secondo  le  norme  previste  dall’art. 18  della  sesta direttiva.

    15 Non  sarebbe  valido,  in  particolare,  l’argomento  invocato  dalla Repubblica italiana secondo cui la  detrazione  dell’IVA  porrebbe  problemi pratici in quanto gli  acquisti  effettuati  dalla  sede  principale  di  un soggetto passivo non risulterebbero dalla dichiarazione IVA  presentata  dal centro di attività stabile di tale soggetto  passivo.  Infatti,  secondo  la sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04,  FCE  Bank  (Racc. pag. I-2803),  un centro di attività stabile non andrebbe considerato come un vero  e  proprio soggetto passivo ai sensi della  sesta  direttiva.  Pertanto,  gli  acquisti effettuati dal centro di attività stabile di un  soggetto  passivo  o  dalla sede centrale di questo riguarderebbero sempre un solo ed identico  soggetto passivo, che dispone in Italia di un unico numero di partita IVA.

    16 La Repubblica italiana sostiene che la propria normativa nazionale  è conforme alle prescrizioni dell’ottava e della tredicesima  direttiva.  Essa afferma che dagli artt. 1 delle direttive in esame non può  dedursi  che  un soggetto passivo  il  cui  luogo  di  stabilimento  si  trova  al  di  fuori dell’Italia, ma che dispone di un centro  di  attività  stabile  in  Italia, debba poter detrarre l’IVA per gli acquisti  effettuati  direttamente  dalla sua sede principale situata  fuori  d’Italia  anziché  essere  tenuto,  come previsto dal diritto italiano, a domandare il rimborso dell’IVA a credito.

    17 Questa interpretazione degli artt. 1 dell’ottava e della  tredicesima direttiva discenderebbe già dal testo di queste disposizioni. L’inciso  «dal quale  sono   svolte   le   operazioni»   non   potrebbe   che   riguardare, rispettivamente,  le  operazioni  che  danno  origine  al  rimborso  o  alla detrazione   dell’IVA.   L’interpretazione   sostenuta   dalla   Commissione renderebbe  superfluo  tale  inciso  dal  momento  che,  conformemente  alla giurisprudenza della Corte, confermata dalla sentenza 28 giugno 2007,  causa C-73/06, Planzer Luxembourg (Racc. pag. I-5655,  punto 54),  la  nozione  di centro di  attività  stabile  presupporrebbe  che  si  tratti  di  un’entità operativa in grado di effettuare prestazioni di servizi in maniera autonoma.

    18  Inoltre,  la  Repubblica  italiana  adduce  problemi   pratici   che osterebbero  all’interpretazione  propugnata  dalla  Commissione.   Infatti, quando la sede principale situata fuori dello Stato membro di  cui  trattasi effettua un’operazione senza avvalersi del suo centro  di  attività  stabile ubicato all’interno di tale Stato membro, l’operazione non emergerebbe dalla dichiarazione  IVA  presentata  da  detto  centro   di   attività   stabile.

Conseguentemente, il centro di attività in questione non potrebbe esercitare il  diritto  a  detrazione  su  operazioni  che  non  figurano   nella   sua contabilità.

    19 Peraltro, la Repubblica italiana si richiama alla sentenza 13  luglio 2000, causa C-136/99, Monte dei  Paschi  di  Siena  (Racc. pag. I-6109).  La posizione  della  Commissione  sostenuta  nel   presente   ricorso   sarebbe incompatibile con le modalità di calcolo dell’importo dell’IVA  rimborsabile previste in tale sentenza.

Giudizio della Corte

    20 In via preliminare, occorre  sottolineare  che  il  presente  ricorso verte unicamente sulla modalità di restituzione dell’IVA versata, o  tramite rimborso o tramite detrazione, mentre non costituisce oggetto del contendere il presupposto da cui dipende la legittimazione a chiedere  la  restituzione di detta imposta.

    21 Inoltre, la censura formulata dalla Commissione ha ad oggetto proprio la modalità di restituzione dell’IVA corrisposta per gli acquisti effettuati in Italia direttamente dalla sede principale di un soggetto passivo  situata fuori di detto  Stato  membro,  cioè  operazioni  a  credito,  per  cui  non costituisce oggetto del presente giudizio nemmeno il problema  di  accertare se le operazioni a debito in Italia siano effettuate dal centro di  attività stabile di detto soggetto passivo in Italia o direttamente dalla  menzionata sede principale.

    22 La Commissione addebita alla  Repubblica  italiana  di  travisare  la nozione di «centro di attività stabile a partire dal quale  sono  svolte  le operazioni» di cui agli artt. 1 dell’ottava e della  tredicesima  direttiva, operando una distinzione tra gli acquisti di beni e di servizi da parte  del centro di attività stabile  di  un  soggetto  passivo  in  Italia  e  quelli effettuati direttamente dalla sede centrale di tale soggetto passivo situata fuori di detto Stato membro, prevedendo,  per  questi  ultimi,  il  rimborso dell’IVA in luogo della sua detrazione.

    23 Parimenti, non  può  costituire  oggetto  di  esame  nell’ambito  del presente giudizio la questione del se e in che termini la  mera  circostanza che il soggetto  passivo  abbia  effettuato  una  cessione  di  beni  o  una prestazione di servizi in Italia possa avere come conseguenza, conformemente al  criterio  contenuto  negli  artt. 1  dell’ottava  e  della   tredicesima direttiva riguardante la mancanza  di  siffatte  operazioni  in  tale  Stato membro, che si applichi la procedura di detrazione dell’IVA e non quella del rimborso di tale imposta.

    24 Al fine di valutare la censura  formulata  dalla  Commissione  e  gli argomenti  delle  parti  ad  essa  relativi,  occorre  richiamare   l’ambito normativo in cui si iscrive la nozione  controversa,  ossia  il  «centro  di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni».

    25 Conformemente all’art. 17, nn. 3  e  4,  della  sesta  direttiva,  la modalità  di  restituzione  dell’IVA,  o  mediante  detrazione  o   mediante rimborso, dipende dal luogo in cui è stabilito il soggetto passivo. Infatti, benché l’art. 17, n. 3, della sesta direttiva riconosca, nel rispetto  delle condizioni stabilite dalle lett. a)-c) di  tale  norma,  ad  «ogni  soggetto passivo» la detrazione «o» il rimborso dell’IVA, il n. 4  di  questo  stesso articolo dispone che «il rimborso» dell’IVA viene effettuato per i  soggetti passivi che non sono stabiliti all’interno del paese o per  quelli  che  non sono stabiliti nel territorio della Comunità in  osservanza  delle  modalità fissate, rispettivamente, dall’ottava e dalla tredicesima direttiva.

    26 Gli artt. 1 dell’ottava e della tredicesima direttiva precisano  tali nozioni di  «soggetto  passivo  non  residente  all’interno  del  paese»  o, rispettivamente,  di  «soggetto  passivo  residente  nel  territorio   della Comunità», e determinano in tal modo la loro sfera di applicazione.

    27 Ai sensi di  tali  articoli,  la  qualità  di  soggetto  passivo  non residente presuppone che il soggetto passivo non  disponga,  nel  corso  del periodo di riferimento, di nessuno dei criteri di  collegamento  individuati dagli artt. 1 delle suddette direttive (v., in tal senso,  sentenza  Panzer Luxembourg, cit., punto 52).

    28  Fra  questi  criteri  di  collegamento   figura,   in   particolare, l’esistenza di un «centro di attività  stabile  a  partire  dal  quale  sono svolte  le  operazioni»,  oggetto  di  dibattito  nell’ambito  del  presente giudizio.

    29 In conformità a  tali  disposizioni,  un  soggetto  passivo che  non dispone di un siffatto centro di attività, e in mancanza degli altri criteri di collegamento, dev’essere considerato come non residente  e  pertanto  non dispone di un diritto  alla  detrazione  dell’IVA  bensì,  al  contrario,  è autorizzato unicamente a chiedere il rimborso della medesima.

    30 Tenuto conto di tale contesto  normativo,  occorre  accertare  se  un soggetto passivo stabilito fuori d’Italia e  che  abbia  acquistato  beni  o servizi in Italia abbia il diritto di detrarre l’IVA a  credito  sol  perché dispone di un centro di attività stabile attivo all’interno del paese,  come sostenuto dalla Commissione, ovvero se  l’espressione  «centro  di  attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni» debba  essere  intesa nel  senso  che  occorrerebbe,  al  fine  di  determinare  la  modalità   di restituzione dell’IVA, operare una distinzione a seconda  che  i  beni  e  i servizi siano stati acquistati  dal  centro  di  attività  stabile  di  tale soggetto passivo o dalla sede principale  di  quest’ultimo,  come  sostenuto dalla Repubblica italiana fondandosi in particolare sull’inciso  «a  partire dal quale sono svolte le operazioni».

    31  A  questo  proposito  si  deve  rilevare  che,  come   sostiene   la Commissione, l’espressione «centro di attività stabile a partire  dal  quale sono svolte le operazioni»  dev’essere  interpretata  considerando  soggetto passivo non residente una persona che non possiede  un  centro  di  attività stabile  che  effettui  operazioni   imponibili   in   generale.   Pertanto, l’esistenza  di  operazioni  concretamente  effettuate  nello  Stato  membro interessato è di primaria importanza per escludere il ricorso  all’ottava  e alla tredicesima direttiva.

    32 Inoltre, l’uso del termine «operazioni» nell’inciso  «a  partire  dal quale sono svolte le operazioni» osta all’interpretazione patrocinata  dalla Repubblica italiana. Conformemente all’economia della  sesta  direttiva,  in particolare dell’art. 17, nn. 2 e 3, della medesima, occorre distinguere tra la categoria delle operazioni a debito e quella delle operazioni a  credito.

Conformemente all’uso del termine  «operazioni»  nei  nn. 2  e  3  di  detto articolo, con il quale si  fa  riferimento  alle  operazioni  a  debito,  il medesimo termine, impiegato negli artt. 1 dell’ottava  e  della  tredicesima direttiva, che disciplinano il diritto  al  rimborso  previsto  dall’art. 17 della sesta direttiva, può concernere solo  siffatte  operazioni  a  debito.

Ebbene, la censura della Commissione ha ad oggetto per la  precisione,  come ricordato nel  punto  21  della  presente  motivazione,  la  detrazione  per acquisti effettuati in Italia, ossia operazioni a credito.

    33  Ad  ogni  modo,  conformemente   al   quadro   normativo   istituito dall’art. 17 della sesta direttiva nel quale si inseriscono  l’ottava  e  la tredicesima direttiva, è unicamente  il  luogo  di  stabilimento  ad  essere decisivo riguardo  alla  modalità  di  restituzione  dell’IVA,  per  cui  un soggetto passivo che disponga di un centro di  attività  stabile  in  Italia dev’essere considerato, per tale ragione, stabilito in detto Stato membro  e può chiedere la detrazione dell’IVA per gli acquisti effettuati in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi siano  stati  effettuati  tramite  il centro di attività stabile o direttamente dalla sua sede principale, situata fuori d’Italia.

    34 La distinzione basata sul fatto che il soggetto passivo sia stabilito o meno è istituita espressamente dall’art. 17, n. 4, della sesta  direttiva.

Tale disposizione prevede che il «rimborso» dell’IVA in favore dei  soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, ma stabiliti in un altro  Stato membro, o in favore dei soggetti passivi non stabiliti nel territorio  della Comunità è effettuato secondo le modalità,  rispettivamente,  dell’ottava  e della tredicesima direttiva. Gli artt. 1  di  dette  direttive  disciplinano tale distinzione, definendo nel contempo la nozione di soggetto passivo  non residente.

    35 Ai sensi di detto quadro normativo, la distinzione tra le ipotesi che danno diritto alla  detrazione  dell’IVA  e  quelle  che  danno  diritto  al rimborso della medesima è operata solo in funzione del luogo di stabilimento del soggetto passivo. Detto luogo è parimenti decisivo  per  distinguere  le diverse modalità di rimborso dell’IVA, ossia quelle definite  dall’ottava  o dalla tredicesima direttiva.

    36 Questo quadro normativo, che introduce una distinzione unicamente  in funzione del luogo di stabilimento  del  soggetto  passivo,  presuppone  che esistano, per quanto concerne le modalità di restituzione dell’IVA, solo due categorie di soggetti passivi, la prima delle quali, cioè i soggetti passivi stabiliti all’interno del paese, ha diritto alla detrazione dell’IVA,  e  la seconda, vale a dire i soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, al rimborso dell’imposta in questione.

    37 Ebbene, l’interpretazione difesa dalla Repubblica italiana porterebbe a introdurre una distinzione in funzione di un fattore comparativo  diverso, con il risultato di creare una sottocategoria di soggetti passivi  i  quali, benché  stabiliti  all’interno  del  paese,  non  avrebbero   diritto   alla detrazione dell’IVA. Conformemente  al  contesto  normativo  richiamato  nei punti precedenti, una distinzione del genere non è ammissibile.

    38 Questa conclusione non può essere  inficiata  dagli  argomenti  della Repubblica italiana relativi  a  problemi  pratici.  Infatti,  gli  acquisti effettuati da un soggetto passivo tramite  il  centro  di  attività  stabile situato in Italia o quelli effettuati dal centro di attività stabile ubicato fuori di tale  Stato  membro  riguardano,  come  riconosciuto  dalla  stessa Repubblica italiana, sempre un solo ed unico soggetto passivo,  titolare  in Italia di un solo numero di partita IVA. Pertanto, contrariamente  a  quanto sostiene la Repubblica italiana,  l’applicazione  nei  confronti  di  questo stesso soggetto passivo di un’unica modalità di restituzione dell’IVA, ossia mediante  detrazione,  piuttosto  che  prevedere  due  modalità  diverse  da delimitare l’una rispetto all’altra, agevola le procedure  fiscali.  Occorre parimenti rilevare che le diverse modalità di restituzione dell’IVA, tramite detrazione o rimborso, non incidono sull’eventuale esistenza di  difficoltà, illustrate dalla citata sentenza Monte dei Paschi di  Siena,  per  calcolare l’importo dell’IVA da restituire in  ipotesi  in  cui  il  soggetto  passivo effettui solo parzialmente operazioni soggette ad imposta.

    39 Alla luce di quanto sin qui illustrato, occorre  dichiarare  che,  in materia di rimborso dell’IVA a un soggetto passivo  residente  in  un  altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro  di  attività  stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è  venuta  meno  agli obblighi ad essa incombenti in  forza  dell’art. 1 dell’ottava  direttiva  e dell’art. 1 della tredicesima  direttiva,  in  quanto  obbliga  un  soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante,  abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia,  a  chiedere il rimborso dell’IVA a credito secondo le procedure  previste  dalle  citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando  l’acquisto  per  cui  è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il  centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.

Sulle spese

    40 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di  procedura,  la  parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.  Poiché  la Commissione  ne  ha  fatto  domanda,   la   Repubblica   italiana,   rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

    1) In materia di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro di attività stabile nello Stato  membro  interessato,  la  Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il  rimborso  dell’imposta  sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del  paese,  e dell’art. 1 della tredicesima direttiva  del  Consiglio  17  novembre  1986, 86/560/CEE, in materia di  armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari –  Modalità  di  rimborso dell’imposta sul valore aggiunto  ai  soggetti  passivi  non  residenti  nel territorio della Comunità, in quanto obbliga un soggetto  passivo  stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma  che  abbia  un  centro  di attività stabile in Italia e che, nel periodo  rilevante,  abbia  effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il  rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a credito  secondo  le  procedure  previste dalle citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando  l’acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non  tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo  stabilimento principale di tale soggetto passivo.

    2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

 



[1] Che è andata a modificare l’art. 38-ter del dpr 633/72.

[2] Che disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA.

[3] Come ribadito nella sent. del 28/06/07 C-73/06.

[4] “ si considera soggetto passivo non residente all’interno del paese il soggetto passivo […] che […] non fa fissato in tale paese né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni […].

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