Corte di Giustizia Europea, 16 luglio 2009, Causa C-244/08
La massima
Un soggetto passivo che disponga di un centro di
attività stabile in Italia dev’essere considerato, per tale ragione,
stabilito in detto Stato membro e può chiedere la detrazione dell’IVA per gli
acquisti effettuati in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi siano
stati effettuati tramite il centro di attività stabile o direttamente dalla
sua sede principale, situata fuori d’Italia.
La nota
La Corte di Giustizia Europea ha censurato la normativa italiana
introdotta nel 2002[1], con la quale si
afferma che: “un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un
paese terzo e che ha un centro di attività stabile in Italia non può ottenere
la detrazione dell’IVA a credito, quando l’acquisto in base al quale è
domandata la restituzione di detta imposta viene effettuato non tramite tale
centro di attività stabile, ma direttamente dallo stabilimento principale di
detto soggetto passivo, ed è tenuto in questa ipotesi a chiedere il rimborso
della suddetta imposta secondo le procedure previste dall’ottava e dalla
tredicesima direttiva”. Tale norma, secondo la Corte, non è conforme alla legislazione comunitaria in quanto l’art. 17 della sesta direttiva[2]
attribuisce, al punto 3, ad ogni soggetto passivo il diritto alla detrazione o
ad il rimborso dell’IVA, ed al punto 4 prevede il rimborso per quei soggetti
stabiliti in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità Europea;
l’ottava e la tredicesima direttiva, che disciplinano le modalità di tale
rimborso, vanno invece a definire la nozione di soggetto non residente,
sostenendo che questi, per essere definito tale, non deve soddisfare alcuno dei
criteri di collegamento individuati all’art.1 della direttiva 77/388/CEE, tra i
quali figurano “la sede della propria attività economica” e l’esistenza di un
“centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni”[3].
Solo coloro che non dispongono di un siffatto centro di attività, e in mancanza
degli altri criteri di collegamento, non dispongono del diritto alla detrazione
dell’IVA bensì del diritto a chiederne il rimborso.
Nel caso di specie, il soggetto passivo ha una stabile
organizzazione in Italia, ma gli acquisti per cui chiede la detrazione sono
stati effettuati direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto.
La Corte ritiene che la modalità di restituzione dell’IVA , o
mediante detrazione o mediante rimborso, dipenda dal luogo in cui è stabilita
la società estera, per cui se questa dispone di un centro di attività stabile
in Italia, deve essere considerata ivi stabilita, e ha diritto alla detrazione
per gli acquisti effettuati in Italia, indipendentemente dal fatto che siano
stati effettuati tramite il centro di attività o direttamente dalla sua sede
centrale, poiché tali acquisti sono sempre e comunque riferibili ad un solo ed
unico soggetto passivo, titolare in Italia di un solo numero di partita IVA.
Anzi, l’applicazione di un'unica modalità di restituzione dell’imposta,
piuttosto che due diverse modalità, agevolerebbe le procedure fiscali;
contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica Italiana in sua difesa,
ovvero che vi potessero essere problemi pratici, poiché le operazioni
realizzate dalla sede principale non emergerebbero dalla dichiarazione IVA
presentata dalla stabile organizzazione, la quale così non potrebbe esercitare
il diritto a detrazione su tali operazioni.A tal proposito la Corte sostiene anche che le diverse modalità di restituzione dell’imposta non incidono
sull’eventuale esistenza di difficoltà per calcolare l’importo dell’IVA da
restituire nel caso di imprenditori che effettuino solo parzialmente operazioni
soggette ad imposta, come invece si era verificato nella causa C-136/99, sent.
del 13/07/00.
Che il centro di attività stabile e lo stabilimento
centrale della società estera rappresentino un unico soggetto passivo è
ribadito anche nella sent. del 23 marzo 2006, causa C-210/04: “un centro di
attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui
fa parte, stabilito in un altro Stato membro al quale fornisce prestazioni di
servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi
che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni”; a nulla è servito che
l’Italia, per difendere le sue ragioni, abbia sottolineato l’inciso degli artt.
1 dell’ottava e tredicesima direttiva[4]: “centro di
attività stabile dal quale sono svolte le operazioni”, ricordando la sent. del
28/06/07 C-73/06, nella quale si definisce tale centro come una struttura
operativa permanente, idonea, sul piano del corredo umano e tecnico a rendere
possibili le prestazioni di servizi in modo autonomo.
A sostegno di ciò si può anche evidenziare che gli artt. 1
dell’ottava e tredicesima direttiva non oppongono una distinzione tra acquisti
effettuati tramite la stabile organizzazione e la sede principale di un
soggetto passivo estero, limitando la procedura di rimborso dell’IVA ai soli
casi in cui una detrazione non sia possibile.
L’allineamento delle disposizioni italiane sui rimborsi
IVA ai non residenti è un provvedimento urgente per evitare l’aggravio delle
sanzioni pecunarie dovute proprio all’errato recepimento delle direttive
comunitarie nell’ordinamento interno.(A.C.)
Il decisus
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, in materia di
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») a un
soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che
ha un centro di attività stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1
dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L
331, pag. 11; in prosieguo: l’«ottava direttiva»), e dell’art. 1 della
tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU
L 326, pag. 40; in prosieguo: la «tredicesima direttiva»), in quanto
obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese
terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo
rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in
Italia, a chiedere il rimborso dell’IVA a credito secondo le procedure
previste dalle citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando
l’acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato
non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo
stabilimento principale di tale soggetto passivo.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE (GU
L 51, pag. 12; in prosieguo: la «sesta direttiva»), così dispone, all’art.
17, nn. 2-4, nel testo risultante dall’art. 28 septies, punto 1, di
detta direttiva (in prosieguo: l’«art. 17 della sesta direttiva»):
«2. Nella misura in cui i beni e servizi sono
impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo
è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:
a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta
all’interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i
servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
b) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per
i beni importati all’interno del paese;
c) l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), dell’articolo 6, paragrafo 3 e
dell’articolo 28 bis, paragrafo 6;
d) l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
dell’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a).
3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni
soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto
di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai
fini:
a) di sue operazioni relative alle attività
economiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, effettuate all’estero che
darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all’interno del paese;
b) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo
14, paragrafo 1, lettere g) e i), dell’articolo 15, dell’articolo 16,
paragrafo 1, punti B, C, D ed E, e paragrafo 2, e dell’articolo 28 quater,
parti A e C;
c) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13,
punto B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente
connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente
alla Comunità.
4. Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di
cui al paragrafo 3 viene effettuato:
– a favore dei soggetti passivi che non sono
stabiliti all’interno del paese ma che sono stabiliti in un altro Stato
membro, secondo le modalità d’applicazione stabilite dalla direttiva
79/1072/CEE;
– a favore dei soggetti passivi che non sono
stabiliti nel territorio della Comunità, secondo le modalità d’applicazione
stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.
(…)».
3 Le modalità per l’esercizio del diritto a detrazione
sono disciplinate dal disposto dell’art. 18 della sesta direttiva, nel
testo risultante dall’art. 28 septies, punto 2, di tale direttiva (in
prosieguo: l’«art. 18 della sesta direttiva»).
4 L’art. 1 dell’ottava direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione della presente
direttiva, si considera soggetto passivo non residente all’interno del paese
il soggetto passivo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE
che, nel corso del periodo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma,
prima e seconda frase, non ha fissato in tale paese né la sede della
propria attività economica né costituito un centro di attività stabile dal
quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto
centro di attività stabile, il suo domicilio o la sua residenza abituale e
che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di
beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata in tale paese, ad
eccezione:
a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni
di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo
1, lettera i), dell’articolo 15 o dell’articolo 16, paragrafo 1, B, C, e D
della direttiva 77/388/CEE;
b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui
l’imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell’articolo 21,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE».
5 L’art. 1 della tredicesima direttiva così recita:
«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva,
si considera:
1) “soggetto passivo non residente nel territorio
della Comunità”, il soggetto passivo di cui all’articolo 4, paragrafo
1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all’articolo
3, paragrafo 1, non ha fissato in tale territorio né la sede della
propria attività economica né costituito un centro di attività stabile a
partire dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o
di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la propria
residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato
alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri
localizzata nello Stato membro previsto all’articolo 2, ad eccezione:
a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni
di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo
1, lettera i), dell’articolo 15 o dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere B,
C e D della direttiva 77/388/CEE;
b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui
l’imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell’articolo 21,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE;
2) “territorio della Comunità”, i territori degli
Stati membri nei quali è applicabile la direttiva 77/388/CEE».
La normativa nazionale
6 Secondo la normativa nazionale, un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo e che ha un
centro di attività stabile in Italia non può ottenere la detrazione dell’IVA
a credito, quando l’acquisto in base al quale è domandata la restituzione
di detta imposta viene effettuato non tramite tale centro di
attività stabile, ma direttamente dallo stabilimento principale di detto
soggetto passivo, ed è tenuto, in questa ipotesi, a chiedere il rimborso
della suddetta imposta secondo le procedure previste dall’ottava e dalla
tredicesima direttiva.
7 L’art. 38 ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto (Supplemento ordinario alla GURI n. 292
dell’11 novembre 1972), dispone, in proposito, nei primi due commi, quanto segue:
«I soggetti domiciliati e residenti negli Stati
membri della Comunità economica europea, che non si siano identificati
direttamente ai sensi dell’articolo 35 ter e che non abbiano nominato un
rappresentante ai sensi del secondo comma dell’art. 17, assoggettati
all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non
hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di
trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’art.
9, nonché delle prestazioni indicate all’art. 7, quarto comma, lettera
d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il
rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’art. 19, relativa ai
beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo
complessivo non inferiore a duecento euro. Se l’importo complessivo
relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il
rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque
euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli acquisti e
le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all’estero
tramite stabili organizzazioni in Italia.
La disposizione del primo comma si applica, a
condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e
residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma
limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e
servizi inerenti alla loro attività».
Fase precontenziosa
8 La Commissione, giudicando il regime giuridico
italiano in materia di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non residenti
incompatibile con i principi dettati dall’ottava e dalla tredicesima direttiva,
ha deciso di avviare il procedimento ex art. 226 CE ed ha trasmesso
alla Repubblica italiana una lettera di diffida in data 18 ottobre 2005.
9 Non essendo rimasta convinta degli argomenti dedotti
dalla Repubblica italiana nella sua lettera dell’11 gennaio 2006, la Commissione, con lettera del 6 luglio 2006, ha trasmesso un parere motivato a tale Stato
membro, invitandolo a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi ad
esso entro due mesi dal ricevimento del medesimo.
10 La Repubblica italiana ha risposto al parere
motivato con lettera datata 14 settembre 2006. La Commissione, ritenendo che tale Stato membro non avesse posto rimedio all’infrazione
denunciata, ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
11 La Commissione sostiene che, in conformità agli
artt. 1 dell’ottava e della tredicesima direttiva, i soggetti passivi che
non risiedono nello Stato membro dove è domandata la restituzione dell’IVA,
ma che hanno un centro di attività stabile in tale Stato membro, hanno
sempre il diritto di detrarre l’IVA seguendo la procedura stabilita
dall’art. 18 della sesta direttiva. Di conseguenza, la Repubblica italiana non sarebbe legittimata ad applicare a siffatti soggetti passivi la
procedura di rimborso disciplinata dall’ottava e dalla tredicesima direttiva
quando l’acquisto relativamente al quale viene chiesto il rimborso dell’IVA è
stato effettuato non tramite il loro centro di attività stabile, bensì direttamente
dalla sede principale degli stessi.
12 Tale interpretazione sarebbe ricavabile tanto
dal dettato degli artt. 1 dell’ottava e della tredicesima direttiva, quanto
dalla finalità di queste disposizioni.
13 I suddetti articoli, tenuto conto della loro
formulazione, non opererebbero una distinzione tra acquisti effettuati
tramite il centro di attività stabile di un soggetto passivo e quelli
compiuti direttamente dalla sede centrale di questo. Una simile distinzione
sarebbe irrilevante al fine di determinare se si tratti di un soggetto passivo
stabilito, in base al suo centro di attività stabile, all’interno del paese.
14 Stando alla finalità di tali articoli, essi
limiterebbero il ricorso alla procedura di rimborso dell’IVA ai soli casi in
cui una detrazione di tale imposta risulti impossibile. In presenza di
un centro di attività stabile che compie operazioni attive, nulla osterebbe
a che si proceda alla detrazione dell’IVA secondo le norme previste
dall’art. 18 della sesta direttiva.
15 Non sarebbe valido, in particolare,
l’argomento invocato dalla Repubblica italiana secondo cui la detrazione
dell’IVA porrebbe problemi pratici in quanto gli acquisti effettuati
dalla sede principale di un soggetto passivo non risulterebbero dalla
dichiarazione IVA presentata dal centro di attività stabile di tale soggetto
passivo. Infatti, secondo la sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04, FCE
Bank (Racc. pag. I-2803), un centro di attività stabile non andrebbe
considerato come un vero e proprio soggetto passivo ai sensi della sesta
direttiva. Pertanto, gli acquisti effettuati dal centro di attività stabile
di un soggetto passivo o dalla sede centrale di questo riguarderebbero
sempre un solo ed identico soggetto passivo, che dispone in Italia di un unico
numero di partita IVA.
16 La Repubblica italiana sostiene che la propria
normativa nazionale è conforme alle prescrizioni dell’ottava e della
tredicesima direttiva. Essa afferma che dagli artt. 1 delle direttive in
esame non può dedursi che un soggetto passivo il cui luogo di
stabilimento si trova al di fuori dell’Italia, ma che dispone di un
centro di attività stabile in Italia, debba poter detrarre l’IVA per gli
acquisti effettuati direttamente dalla sua sede principale situata fuori
d’Italia anziché essere tenuto, come previsto dal diritto italiano, a
domandare il rimborso dell’IVA a credito.
17 Questa interpretazione degli artt. 1 dell’ottava e
della tredicesima direttiva discenderebbe già dal testo di queste
disposizioni. L’inciso «dal quale sono svolte le operazioni» non
potrebbe che riguardare, rispettivamente, le operazioni che danno
origine al rimborso o alla detrazione dell’IVA. L’interpretazione
sostenuta dalla Commissione renderebbe superfluo tale inciso dal
momento che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, confermata dalla
sentenza 28 giugno 2007, causa C-73/06, Planzer Luxembourg (Racc. pag.
I-5655, punto 54), la nozione di centro di attività stabile
presupporrebbe che si tratti di un’entità operativa in grado di effettuare
prestazioni di servizi in maniera autonoma.
18 Inoltre, la Repubblica italiana adduce problemi pratici che osterebbero all’interpretazione
propugnata dalla Commissione. Infatti, quando la sede principale situata
fuori dello Stato membro di cui trattasi effettua un’operazione senza
avvalersi del suo centro di attività stabile ubicato all’interno di tale
Stato membro, l’operazione non emergerebbe dalla dichiarazione IVA
presentata da detto centro di attività stabile.
Conseguentemente, il centro di attività in questione non
potrebbe esercitare il diritto a detrazione su operazioni che non
figurano nella sua contabilità.
19 Peraltro, la Repubblica italiana si richiama alla sentenza 13 luglio 2000, causa C-136/99, Monte dei Paschi di Siena (Racc.
pag. I-6109). La posizione della Commissione sostenuta nel presente
ricorso sarebbe incompatibile con le modalità di calcolo dell’importo
dell’IVA rimborsabile previste in tale sentenza.
Giudizio della Corte
20 In via preliminare, occorre sottolineare che il
presente ricorso verte unicamente sulla modalità di restituzione dell’IVA
versata, o tramite rimborso o tramite detrazione, mentre non costituisce
oggetto del contendere il presupposto da cui dipende la legittimazione a
chiedere la restituzione di detta imposta.
21 Inoltre, la censura formulata dalla Commissione ha
ad oggetto proprio la modalità di restituzione dell’IVA corrisposta per gli
acquisti effettuati in Italia direttamente dalla sede principale di un soggetto
passivo situata fuori di detto Stato membro, cioè operazioni a credito,
per cui non costituisce oggetto del presente giudizio nemmeno il problema
di accertare se le operazioni a debito in Italia siano effettuate dal centro
di attività stabile di detto soggetto passivo in Italia o direttamente dalla
menzionata sede principale.
22 La Commissione addebita alla Repubblica italiana
di travisare la nozione di «centro di attività stabile a partire dal quale
sono svolte le operazioni» di cui agli artt. 1 dell’ottava e della
tredicesima direttiva, operando una distinzione tra gli acquisti di beni e di
servizi da parte del centro di attività stabile di un soggetto passivo
in Italia e quelli effettuati direttamente dalla sede centrale di tale
soggetto passivo situata fuori di detto Stato membro, prevedendo, per questi
ultimi, il rimborso dell’IVA in luogo della sua detrazione.
23 Parimenti, non può costituire oggetto di
esame nell’ambito del presente giudizio la questione del se e in che termini
la mera circostanza che il soggetto passivo abbia effettuato una
cessione di beni o una prestazione di servizi in Italia possa avere come
conseguenza, conformemente al criterio contenuto negli artt. 1
dell’ottava e della tredicesima direttiva riguardante la mancanza di siffatte
operazioni in tale Stato membro, che si applichi la procedura di detrazione
dell’IVA e non quella del rimborso di tale imposta.
24 Al fine di valutare la censura formulata dalla
Commissione e gli argomenti delle parti ad essa relativi, occorre
richiamare l’ambito normativo in cui si iscrive la nozione controversa,
ossia il «centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le
operazioni».
25 Conformemente all’art. 17, nn. 3 e 4, della
sesta direttiva, la modalità di restituzione dell’IVA, o mediante
detrazione o mediante rimborso, dipende dal luogo in cui è stabilito il
soggetto passivo. Infatti, benché l’art. 17, n. 3, della sesta direttiva
riconosca, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle lett. a)-c) di tale
norma, ad «ogni soggetto passivo» la detrazione «o» il rimborso dell’IVA, il
n. 4 di questo stesso articolo dispone che «il rimborso» dell’IVA viene
effettuato per i soggetti passivi che non sono stabiliti all’interno del paese
o per quelli che non sono stabiliti nel territorio della Comunità in
osservanza delle modalità fissate, rispettivamente, dall’ottava e dalla
tredicesima direttiva.
26 Gli artt. 1 dell’ottava e della tredicesima
direttiva precisano tali nozioni di «soggetto passivo non residente
all’interno del paese» o, rispettivamente, di «soggetto passivo
residente nel territorio della Comunità», e determinano in tal modo la loro
sfera di applicazione.
27 Ai sensi di tali articoli, la qualità di
soggetto passivo non residente presuppone che il soggetto passivo non
disponga, nel corso del periodo di riferimento, di nessuno dei criteri di
collegamento individuati dagli artt. 1 delle suddette direttive (v., in tal
senso, sentenza Panzer Luxembourg, cit., punto 52).
28 Fra questi criteri di collegamento figura,
in particolare, l’esistenza di un «centro di attività stabile a partire
dal quale sono svolte le operazioni», oggetto di dibattito nell’ambito
del presente giudizio.
29 In conformità a tali disposizioni, un soggetto
passivo che non dispone di un siffatto centro di attività, e in mancanza degli
altri criteri di collegamento, dev’essere considerato come non residente e
pertanto non dispone di un diritto alla detrazione dell’IVA bensì, al
contrario, è autorizzato unicamente a chiedere il rimborso della medesima.
30 Tenuto conto di tale contesto normativo, occorre
accertare se un soggetto passivo stabilito fuori d’Italia e che abbia
acquistato beni o servizi in Italia abbia il diritto di detrarre l’IVA a
credito sol perché dispone di un centro di attività stabile attivo
all’interno del paese, come sostenuto dalla Commissione, ovvero se
l’espressione «centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le
operazioni» debba essere intesa nel senso che occorrerebbe, al fine di
determinare la modalità di restituzione dell’IVA, operare una distinzione a
seconda che i beni e i servizi siano stati acquistati dal centro di
attività stabile di tale soggetto passivo o dalla sede principale di
quest’ultimo, come sostenuto dalla Repubblica italiana fondandosi in
particolare sull’inciso «a partire dal quale sono svolte le operazioni».
31 A questo proposito si deve rilevare che,
come sostiene la Commissione, l’espressione «centro di attività stabile a
partire dal quale sono svolte le operazioni» dev’essere interpretata
considerando soggetto passivo non residente una persona che non possiede un
centro di attività stabile che effettui operazioni imponibili in
generale. Pertanto, l’esistenza di operazioni concretamente effettuate
nello Stato membro interessato è di primaria importanza per escludere il
ricorso all’ottava e alla tredicesima direttiva.
32 Inoltre, l’uso del termine «operazioni»
nell’inciso «a partire dal quale sono svolte le operazioni» osta
all’interpretazione patrocinata dalla Repubblica italiana. Conformemente
all’economia della sesta direttiva, in particolare dell’art. 17, nn. 2 e 3,
della medesima, occorre distinguere tra la categoria delle operazioni a debito
e quella delle operazioni a credito.
Conformemente all’uso del termine «operazioni» nei nn.
2 e 3 di detto articolo, con il quale si fa riferimento alle
operazioni a debito, il medesimo termine, impiegato negli artt. 1
dell’ottava e della tredicesima direttiva, che disciplinano il diritto al
rimborso previsto dall’art. 17 della sesta direttiva, può concernere solo
siffatte operazioni a debito.
Ebbene, la censura della Commissione ha ad oggetto per la
precisione, come ricordato nel punto 21 della presente motivazione, la
detrazione per acquisti effettuati in Italia, ossia operazioni a credito.
33 Ad ogni modo, conformemente al quadro
normativo istituito dall’art. 17 della sesta direttiva nel quale si
inseriscono l’ottava e la tredicesima direttiva, è unicamente il luogo
di stabilimento ad essere decisivo riguardo alla modalità di
restituzione dell’IVA, per cui un soggetto passivo che disponga di un
centro di attività stabile in Italia dev’essere considerato, per tale
ragione, stabilito in detto Stato membro e può chiedere la detrazione dell’IVA
per gli acquisti effettuati in Italia, a prescindere dalla circostanza che essi
siano stati effettuati tramite il centro di attività stabile o direttamente
dalla sua sede principale, situata fuori d’Italia.
34 La distinzione basata sul fatto che il soggetto
passivo sia stabilito o meno è istituita espressamente dall’art. 17, n. 4,
della sesta direttiva.
Tale disposizione prevede che il «rimborso» dell’IVA in
favore dei soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, ma stabiliti
in un altro Stato membro, o in favore dei soggetti passivi non stabiliti nel
territorio della Comunità è effettuato secondo le modalità, rispettivamente,
dell’ottava e della tredicesima direttiva. Gli artt. 1 di dette direttive
disciplinano tale distinzione, definendo nel contempo la nozione di soggetto
passivo non residente.
35 Ai sensi di detto quadro normativo, la distinzione
tra le ipotesi che danno diritto alla detrazione dell’IVA e quelle che
danno diritto al rimborso della medesima è operata solo in funzione del luogo
di stabilimento del soggetto passivo. Detto luogo è parimenti decisivo per
distinguere le diverse modalità di rimborso dell’IVA, ossia quelle definite
dall’ottava o dalla tredicesima direttiva.
36 Questo quadro normativo, che introduce una
distinzione unicamente in funzione del luogo di stabilimento del soggetto
passivo, presuppone che esistano, per quanto concerne le modalità di
restituzione dell’IVA, solo due categorie di soggetti passivi, la prima delle
quali, cioè i soggetti passivi stabiliti all’interno del paese, ha diritto alla
detrazione dell’IVA, e la seconda, vale a dire i soggetti passivi non
stabiliti all’interno del paese, al rimborso dell’imposta in questione.
37 Ebbene, l’interpretazione difesa dalla Repubblica
italiana porterebbe a introdurre una distinzione in funzione di un fattore
comparativo diverso, con il risultato di creare una sottocategoria di soggetti
passivi i quali, benché stabiliti all’interno del paese, non
avrebbero diritto alla detrazione dell’IVA. Conformemente al contesto
normativo richiamato nei punti precedenti, una distinzione del genere non è
ammissibile.
38 Questa conclusione non può essere inficiata
dagli argomenti della Repubblica italiana relativi a problemi pratici.
Infatti, gli acquisti effettuati da un soggetto passivo tramite il centro
di attività stabile situato in Italia o quelli effettuati dal centro di
attività stabile ubicato fuori di tale Stato membro riguardano, come riconosciuto
dalla stessa Repubblica italiana, sempre un solo ed unico soggetto passivo,
titolare in Italia di un solo numero di partita IVA. Pertanto, contrariamente
a quanto sostiene la Repubblica italiana, l’applicazione nei confronti di
questo stesso soggetto passivo di un’unica modalità di restituzione dell’IVA,
ossia mediante detrazione, piuttosto che prevedere due modalità diverse
da delimitare l’una rispetto all’altra, agevola le procedure fiscali. Occorre
parimenti rilevare che le diverse modalità di restituzione dell’IVA, tramite detrazione
o rimborso, non incidono sull’eventuale esistenza di difficoltà, illustrate
dalla citata sentenza Monte dei Paschi di Siena, per calcolare l’importo
dell’IVA da restituire in ipotesi in cui il soggetto passivo effettui
solo parzialmente operazioni soggette ad imposta.
39 Alla luce di quanto sin qui illustrato, occorre
dichiarare che, in materia di rimborso dell’IVA a un soggetto passivo
residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro
di attività stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1
dell’ottava direttiva e dell’art. 1 della tredicesima direttiva, in
quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in
un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel
periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi
in Italia, a chiedere il rimborso dell’IVA a credito secondo le procedure
previste dalle citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando
l’acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato
non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo
stabilimento principale di tale soggetto passivo.
Sulle spese
40 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
P.Q.M.
La Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) In materia di rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese
terzo, ma avente un centro di attività stabile nello Stato membro
interessato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 1 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre
1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti
all’interno del paese, e dell’art. 1 della tredicesima direttiva del
Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai
soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, in quanto
obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese
terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel
periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di
servizi in Italia, a chiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a
credito secondo le procedure previste dalle citate direttive piuttosto che
mediante detrazione, quando l’acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta
imposta viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia,
ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.