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Qualificabilita’ delle somme erogate dai Fondi di garanzia nazionali in caso di insolvenza dei datori di lavoro

 

Corte di Giustizia Europea Causa 16 luglio 2009, causa C-69/08

 

La massima

 

Nell’ambito della tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro gli stati membri dell’Unione Europea possono approvare norme che consentano la qualificazione di «prestazioni previdenziali» dei crediti insoluti dei lavoratori quando tali crediti siano pagati da un organismo di garanzia. Nell’erogazione di tali prestazioni il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato può essere visto come mero termine di paragone e ad esso può essere applicato il termine di prescrizione di un anno. Il giudice nazionale a quo accertarà se tale termine, per come è strutturato, non renda però praticamente impossibile, o eccessivamente difficile, l’esercizio di tale diritto.

 

La nota

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

In quest’ambito ogni stato membro, nel rispetto di certi principi stabiliti dalla Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, ha la facoltà di legiferare autonomamente in merito alle modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli Organismi di garanzia nazionali, in merito alla natura che assumono i compensi erogati dai Fondi di garanzia e, di conseguenza, circa i criteri di determinazione e di decadenza dal diritto di richiesta di tali somme.

In tale materia ogni Stato ha la facoltà, per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, di stabilire quali categorie di lavoratori rientrano nelle garanzie fornite dallo Stato attraverso degli Organismi di garanzia, di limitare l’obbligo di pagamento di tali Organismi nel rispetto di certi principi generali stabiliti nella Direttiva ed addirittura, per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della Direttiva, gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati ed assoggettare tali diritti ad un termine di prescrizione.

La legislazione italiana, attraverso la legge n. 297/82 e il decreto legislativo n. 80/92, ha disciplinato in concreto la garanzia dei crediti di lavoro e regolamentato i casi in cui è previsto l’intervento del Fondo di garanzia, che è gestito dall’INPS, stabilendo anche che il diritto alla prestazione erogata dall’INPS si prescriva in un anno.

Nel caso esaminato, la domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. V. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in merito al pagamento di crediti di lavoro insoluti.

Il ricorrente è una lavoratore di una Società che, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, è stata sottoposta a procedura di licenziamento collettivo.

Il lavoratore aveva allora presentato una domanda volta ad ottenere dal Fondo di garanzia dell’INPS il pagamento dei crediti di lavoro insoluti relativi all’attività prestata negli ultimi tre mesi di rapporto.

L’INPS non gli aveva erogato la totalità delle retribuzioni rimaste insolute nel limite di tre volte il massimale del trattamento straordinario di integrazione salariale, poiché aveva sottratto da tale importo gli anticipi di retribuzione ottenuti dal datore di lavoro, liquidando così al sig. V. una somma inferiore a quella che egli avrebbe dovuto ricevere.

Il sig. V. adiva il Tribunale di Napoli perché gli riconoscesse il diritto a percepire la differenza tra quanto già erogato dall’INPS e il massimale a lui spettante senza alcuna detrazione.

L’INPS aveva eccepito la prescrizione annuale del credito rilevando che si trattava di un’obbligazione di natura previdenziale, autonoma e distinta rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.

Dato che la Corte Suprema di Cassazione ha avuto negli ultimi anni orientamenti diversi in merito alla qualificazione degli importi non pagati dal datore di lavoro, il giudice del Tribunale di Napoli ha ritenuto che la possibilità di accogliere il ricorso fosse subordinata alla soluzione del quesito relativo alla correttezza di un termine di prescrizione annuale che, a sua volta, dipende dalla qualificazione da attribuire al credito vantato dal ricorrente.

Pertanto il giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali:

1) Se gli articoli 3 e 4 della direttiva n. 80/987, nella parte in cui prevedono il pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, consentono che tali crediti, nel momento in cui vengono fatti valere nei confronti dell’organismo di garanzia, vengano privati della loro iniziale natura retributiva ed assumano la diversa qualificazione di prestazione previdenziale per il solo fatto che la loro erogazione sia stata affidata dallo Stato membro ad un istituto previdenziale.

2) Se per il raggiungimento del fine sociale della direttiva è sufficiente che la normativa nazionale utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come un mero termine di paragone, rispetto al quale determinare per relationem la prestazione da garantire con l’intervento dell’organismo di garanzia, o si richiede che il credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente venga tutelato, grazie all’intervento dell’organismo di garanzia, assicurandogli uguale contenuto, garanzie, tempi e modalità di esercizio di quelle riconosciute a qualsiasi altro credito di lavoro nello stesso ordinamento.

3) Se i principi desumibili dalla normativa comunitaria, ed in particolare i principi di equivalenza ed effettività, consentono di applicare ai diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione un regime prescrizionale meno favorevole rispetto a quello applicato a crediti di analoga natura.

Secondo la Corte Ue, gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 non ostano a una normativa nazionale che consenta la qualificazione di «prestazioni previdenziali» dei crediti insoluti dei lavoratori, allorché tali crediti siano pagati da un organismo di garanzia.

Pertanto anche il regime giuridico da applicare ai crediti insoluti dei lavoratori deve essere definito dal diritto nazionale.

Infatti la normativa interna può stabilire che il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato sia un mero termine di paragone rispetto al quale determinare l’importo della prestazione da garantire con l’intervento del Fondo.

Inoltre, nell’ipotesi in cui un lavoratore subordinato richieda ad un fondo di garanzia il pagamento dei crediti retributivi insoluti, è possibile che ci si ritrovi dinanzi all’applicazione di un regime di prescrizione meno favorevole rispetto a quello applicato a crediti di analoga natura.

La direttiva 80/987 non contiene infatti alcuna limitazione al fatto che gli Stati membri possano prevedere un termine di prescrizione affinché un lavoratore subordinato presenti una domanda volta ad ottenere, conformemente alle modalità fissate dalla direttiva medesima, il pagamento da parte del Fondo delle retribuzioni non pagate dal datore di lavoro insolvente.

Ciò considerato, gli Stati membri sono in via di principio liberi di prevedere nei rispettivi ordinamenti disposizioni che fissino un termine di prescrizione per la presentazione da parte di un lavoratore subordinato di una domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suoi crediti retributivi insoluti, a condizione, tuttavia, che tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che riguardano domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Nella causa principale occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, da un lato il D.Lgs. n. 80/92 stabilisce in un anno il termine di prescrizione, ma non determina il dies a quo. Dall’altro lato, il medesimo giudice osserva che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione ha, in un primo tempo, qualificato come retributiva la natura delle prestazioni erogate dal Fondo, riconoscendo natura identica alle retribuzioni versate dal datore di lavoro, con la conseguenza che a tali prestazioni si applicavano i termini di prescrizione nonché il regime di sospensione in essere nella procedura concorsuale. In un secondo momento, però, la citata Corte suprema si è orientata nel senso che l’obbligazione del Fondo ha ad oggetto una prestazione previdenziale, indipendente dall’obbligazione retributiva del datore di lavoro, con la conseguenza, in particolare, che non troverebbero applicazione le suddette regole sulla sospensione dei termini di prescrizione.

Queste due constatazioni sono atte a creare un’incertezza giuridica che può costituire una violazione del principio di effettività ove risulti, cosa che spetta al giudice nazionale verificare, che proprio tale incertezza può spiegare la tardività dell’azione del sig. V..

In merito al principio di equivalenza, è palese che la domanda di pagamento di retribuzioni non pagate del lavoratore subordinato nei confronti del Fondo e quella dello stesso lavoratore nei confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza non sono simili. Ciò risulta segnatamente dall’art. 4 della direttiva 80/987, che riconosce agli Stati membri la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia attraverso la fissazione di alcuni massimali. Di conseguenza, la previsione di regimi prescrizionali differenti non lede il principio di equivalenza.

In merito al principio di effettività, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata.

Manlio Sessa Fabiana

 

Il decisus

 

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. V. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in merito al pagamento di crediti di lavoro insoluti.

 

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Il primo ‘considerando’ della direttiva 80/987 recita:

«(...) sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati (…)».

4 L’art. 1, nn. 1 e 2, della suddetta direttiva prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell’esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.

L’elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato nell’allegato».

5 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, della citata direttiva:

«La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”, “diritto maturato” e “diritto in corso di maturazione”».

6 L’art. 3 della direttiva 80/987 così dispone:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.

2. La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli Stati membri:

– quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro;

– quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell’insolvenza del datore di lavoro;

– o quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro».

7 Ai termini dell’art. 4, nn. 1-3, della medesima direttiva:

«1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all’articolo 3.

2. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:

– nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro nell’ambito di un periodo di sei mesi precedenti la data dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro;

– nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato, comunicato a causa dell’insolvenza del datore di lavoro;

– o, nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli Stati membri possono limitare l’obbligo di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della stessa durata.

3. Tuttavia per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della presente direttiva, gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

(…)».

8 L’art. 5 della citata direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;

c) l’obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».

9 L’art. 9 della direttiva 80/987 dispone come segue:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati».

10 Ai sensi del suo art. 10, lett. a), tale direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri «di adottare le misure necessarie per evitare abusi».

 

La normativa nazionale

La legge n. 297/82

11 In applicazione della direttiva 80/987, la legge del 29 maggio 1982, n. 297 (GURI n. 147 del 31 maggio 1982), recante disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, prevede, all’art. 2, l’istituzione di un fondo di garanzia con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo che gli impedisca di versare il trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto (in prosieguo: il «Fondo»).

12 Tale disposizione stabilisce, inoltre, quanto segue:

«2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Edizione straordinaria alla GURI n. 81 del 6 aprile 1942], ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del [F]ondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

3. Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all’articolo 101 del regio decreto n. 267 (...), la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contestazione del curatore fallimentare.

4. Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all’articolo 209 del regio decreto n. 267 (...), ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto n. 267 (...), non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al [F]ondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il [F]ondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal [F]ondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il [F]ondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

(…)».

13 Ai sensi dell’art. 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale e interrompe la prescrizione dei termini.

14 In forza degli artt. 2943 e 2945 del codice civile, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce tale giudizio.

Il decreto legislativo n. 80/92

15 Gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, recante attuazione della direttiva 80/987 (Supplemento ordinario alla GURI n. 36 del 13 febbraio 1992, pag. 26), disciplinano la garanzia dei crediti di lavoro e l’intervento del Fondo, che è gestito dall’INPS.

16 L’art. 1, n. 1, del D.Lgs. n. 80/92, rubricato «Garanzia dei crediti di lavoro», recita:

«Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell’amministrazione straordinaria (…), il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo (…), dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all’art. 2».

17 Ai termini dell’art. 2, nn. 1–5, del D.Lgs. n. 80/92:

«1. Il pagamento effettuato dal Fondo (…) ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti [a]gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1;

b) la data di inizio dell’esecuzione forzata;

c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa.

2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo[,] e decimo dell’art. 2 della legge [n. 297/82]. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell’art. 2 della legge citata.

4. Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi:

a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell’arco dei dodici mesi di cui al comma 1;

b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell’arco dei tre mesi di cui al comma 1;

c) con l’indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.

5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda».

 

Causa principale e questioni pregiudiziali

18 Risulta dall’ordinanza di rinvio che il sig. V. ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società di vigilanza La M. S.c.a.r.l. sino al 9 novembre 2000, data in cui, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, dichiarata con decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, veniva sottoposto a procedura di licenziamento collettivo.

19 L’8 giugno 2001, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/92, egli presentava una domanda volta ad ottenere dal Fondo il pagamento dei crediti di lavoro insoluti relativi all’attività prestata negli ultimi tre mesi di rapporto.

20 L’INPS non gli erogava la totalità delle retribuzioni rimaste insolute nel limite di tre volte il massimale del trattamento straordinario di integrazione salariale, ma sottraeva da tale importo gli anticipi di retribuzione ottenuti dal datore di lavoro, liquidando così al sig. V. una somma inferiore a quella che egli avrebbe dovuto ricevere.

21 A seguito della sentenza 4 marzo 2004, cause riunite C-19/01, C-50/01 e C-84/01, Barsotti e a. (Racc. pag. I-2005), il 30 giugno 2005 il sig. V. adiva il Tribunale di Napoli perché gli riconoscesse il diritto a percepire la differenza tra quanto già erogato dall’INPS e il massimale a lui spettante senza alcuna detrazione.

22 L’INPS ha eccepito la prescrizione annuale del credito rilevando che si trattava di un’obbligazione di natura previdenziale, autonoma e distinta rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, che escludeva l’accollo ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

23 Il giudice del rinvio osserva che la Corte suprema di cassazione ha avuto orientamenti diversi in merito alla qualificazione degli importi non pagati dal datore di lavoro e ritiene che la possibilità di accogliere il presente ricorso sia subordinata alla soluzione del quesito relativo alla prescrizione che, a sua volta, dipende dalla qualificazione da attribuire al credito vantato dal ricorrente.

24 Di conseguenza, il Tribunale di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 3 e 4 della direttiva n. 80/987 (…), nella parte in cui prevedono il pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, consentono che tali crediti, nel momento in cui vengono fatti valere nei confronti dell’organismo di garanzia, vengano privati della loro iniziale natura retributiva ed assumano la diversa qualificazione [di prestazione] previdenziale per il solo fatto che la loro erogazione sia stata affidata dallo Stato membro ad un istituto previdenziale, e che quindi nella normativa nazionale il termine “retribuzione” venga sostituito da quello [di] “prestazione previdenziale”.

2) Se per il fine sociale della direttiva [80/987] è sufficiente che la normativa nazionale utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come un mero termine di paragone, rispetto al quale determinare per relationem la prestazione da garantire con l’intervento dell’organismo di garanzia, o si richiede che il credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente venga tutelato, grazie all’intervento dell’organismo di garanzia, assicurandogli eguale contenuto, garanzie, tempi e modalità di esercizio di quelle riconosciute a qualsiasi altro credito di lavoro nello stesso ordinamento.

3) Se i principi desumibili dalla normativa comunitaria, ed in particolare i principi di equivalenza ed effettività, consentono di applicare ai diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, del periodo individuato ai sensi dell’art. 4 della direttiva n. 80/987, un regime prescrizionale meno favorevole rispetto a quello applicato a crediti di analoga natura».

 

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25 Con la prima questione il giudice a quo domanda, in sostanza, se gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente di qualificare come «prestazioni previdenziali» i crediti insoluti dei lavoratori per il fatto che la loro erogazione è garantita dal Fondo.

26 Al riguardo occorre ricordare, da un lato, che l’art. 3, n. 1, della direttiva 80/987 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’art. 4 della medesima direttiva, il pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata (sentenza 11 settembre 2003, causa C-201/01, Walcher, Racc. pag. I-8827, punto 31).

27 Dall’altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

28 Nondimeno, a norma dell’art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa C-520/03, Olaso Valero, Racc. pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

29 Di conseguenza, spetta al diritto nazionale definire la natura giuridica di crediti come quelli su cui verte il procedimento principale.

30 A tale proposito si deve constatare che la direttiva 80/987 non precisa le procedure giurisdizionali e le norme in tema di prescrizione applicabili ai crediti dei lavoratori subordinati in caso di fallimento del datore di lavoro.

31 Ne consegue che la prima questione dev’essere risolta nel senso che gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 non ostano a una normativa nazionale che consente la qualificazione di «prestazioni previdenziali» per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia.

Sulla seconda questione

32 Con la seconda questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se, i fini dell’applicazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 80/987, sia sufficiente che una normativa nazionale utilizzi il credito iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone ovvero se tale credito debba essere tutelato dall’intervento del Fondo come qualsiasi altro credito di lavoro.

33 Alla luce della soluzione data alla prima questione, occorre considerare che anche il regime giuridico da applicare ai crediti insoluti dei lavoratori deve essere definito dal diritto nazionale.

34 Ne consegue che il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato può costituire un mero termine di paragone rispetto al quale determinare l’importo della prestazione da garantire con l’intervento del Fondo.

35 La seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che la direttiva 80/987 non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l’intervento del Fondo.

Sulla terza questione

36 Con la terza questione il giudice a quo domanda, in sostanza, se, nell’ipotesi in cui un lavoratore subordinato richieda ad un fondo di garanzia il pagamento dei crediti retributivi insoluti, la direttiva 80/987 osti all’applicazione di un regime di prescrizione meno favorevole rispetto a quello applicato a crediti di analoga natura.

37 La direttiva 80/987 non contiene alcuna disposizione che stabilisca se gli Stati membri possono prevedere un termine di prescrizione perché un lavoratore subordinato presenti una domanda volta ad ottenere, conformemente alle modalità fissate dalla direttiva medesima, il pagamento da parte del Fondo delle retribuzioni non pagate dal datore di lavoro insolvente.

38 Infatti, gli artt. 4, 5 e 10 della direttiva 80/987, che consentono agli Stati membri non solo di fissare le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento dell’organismo di garanzia, bensì anche di limitare, in talune circostanze, la tutela da essa garantita ai lavoratori, non prevedono né una limitazione nel tempo dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla direttiva stessa né una limitazione della possibilità, per gli Stati membri, di stabilire un termine di prescrizione (v. sentenza 18 settembre 2003, causa C-125/01, Pflücke, Racc. pag. I-9375, punto 31).

39 Ciò considerato, gli Stati membri sono in via di principio liberi di prevedere nei rispettivi ordinamenti disposizioni che fissino un termine di prescrizione per la presentazione da parte di un lavoratore subordinato di una domanda intesa ad ottenere, conformemente alle modalità stabilite dalla direttiva 80/987, il pagamento dei suoi crediti retributivi insoluti, a condizione, tuttavia, che tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che riguardano domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. sentenza Pflücke, cit., punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

40 A questo punto il giudice a quo considera che occorre verificare se una qualificazione come prestazioni previdenziali dei crediti del avoratore nei confronti del Fondo, che comporta la non applicazione delle norme sull’interruzione del termine di prescrizione previste per i crediti ammessi al passivo fallimentare, sia o meno contraria ai principi di equivalenza e di effettività.

41 Quanto al principio di equivalenza, si deve subito rilevare che la domanda di pagamento di retribuzioni non pagate del lavoratore subordinato nei confronti del Fondo e quella dello stesso lavoratore nei confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza non sono simili. Ciò risulta segnatamente dall’art. 4 della direttiva 80/987, che riconosce agli Stati membri la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia.

42 Di conseguenza, la previsione di regimi prescrizionali differenti non lede il principio di equivalenza.

43 Quanto al principio di effettività, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata (v. sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile, Racc. pag. I- 141, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

44 Va rammentato in proposito che, per quanto concerne il pagamento di crediti retributivi che, per loro stessa natura, rivestono una grande importanza per l’interessato, è necessario che la brevità del termine di prescrizione non metta l’interessato stesso nell’impossibilità pratica di rispettare tale termine e quindi di beneficiare della tutela che la direttiva 80/987 intende appunto garantirgli (v. sentenza Pflücke, cit., punto 37).

45 A tale riguardo la Corte ha già dichiarato che il termine di decadenza di un anno per proporre un’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva trasposizione della direttiva 80/987 nell’ordinamento nazionale appare ragionevole (v., in tal senso, sentenza 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 29).

46 Tuttavia, dal punto 39 della motivazione della sentenza 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer (Racc. pag. I-6325), risulta parimenti che un termine di prescrizione, per adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, dev’essere stabilito in anticipo. Una situazione caratterizzata da un’incertezza normativa considerevole può costituire una violazione del principio di effettività, poiché il risarcimento dei danni causati ai cittadini da violazioni del diritto comunitario imputabili ad uno Stato membro potrebbe essere reso eccessivamente gravoso nella pratica se detti soggetti non potessero determinare il termine di prescrizione applicabile con un ragionevole grado di certezza (sentenza 24 marzo 2009, causa C- 45/06, Danske Slagterier, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

47 Nella causa principale occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, da un lato, il D.Lgs. n. 80/92 stabilisce in un anno il termine di prescrizione, ma non determina il dies a quo.

48 Dall’altro lato, il medesimo giudice osserva che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione ha, in un primo tempo, qualificato come retributiva la natura delle prestazioni erogate dal Fondo, natura identica alle retribuzioni versate dal datore di lavoro, con la conseguenza che a tali prestazioni si applicavano i termini di prescrizione nonché il regime di sospensione in essere nella procedura concorsuale. In un secondo momento, però, la citata Corte suprema si è orientata nel senso che l’obbligazione del Fondo ha ad oggetto una prestazione previdenziale, indipendente dall’obbligazione retributiva del datore di lavoro, con la conseguenza, in particolare, che non troverebbero applicazione le suddette regole sulla sospensione dei termini di prescrizione.

49 Queste due constatazioni sono atte a creare un’incertezza giuridica che può costituire una violazione del principio di effettività ove risulti, cosa che spetta al giudice nazionale verificare, che proprio tale incertezza può spiegare la tardività dell’azione del sig. V..

50 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre, pertanto, risolvere la terza questione dichiarando che, nell’ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa ad ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retributivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta all’applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d’equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

 

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1) Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una normativa nazionale che consente la qualificazione di «prestazioni previdenziali» per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia.

2) La direttiva 80/987 non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l’intervento di un fondo di garanzia.

3) Nell’ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa ad ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retributivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta all’applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d’equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

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