Corte di Giustizia Europea Causa 16 luglio
2009, causa C-69/08
La massima
Nell’ambito della tutela dei lavoratori subordinati in
caso di insolvenza del datore di lavoro gli stati membri dell’Unione Europea
possono approvare norme che consentano la qualificazione di «prestazioni
previdenziali» dei crediti insoluti dei lavoratori quando tali crediti siano
pagati da un organismo di garanzia. Nell’erogazione di tali prestazioni il
credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato può essere visto come
mero termine di paragone e ad esso può essere applicato il termine di
prescrizione di un anno. Il giudice nazionale a quo accertarà se tale termine,
per come è strutturato, non renda però praticamente impossibile, o
eccessivamente difficile, l’esercizio di tale diritto.
La nota
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre
1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relativamente alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro.
In quest’ambito ogni stato membro, nel
rispetto di certi principi stabiliti dalla Direttiva del Consiglio del 20
ottobre 1980, 80/987/CEE, ha la facoltà di legiferare autonomamente in merito
alle modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli
Organismi di garanzia nazionali, in merito alla natura che assumono i compensi
erogati dai Fondi di garanzia e, di conseguenza, circa i criteri di
determinazione e di decadenza dal diritto di richiesta di tali somme.
In tale materia ogni Stato ha la facoltà, per
tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro,
di stabilire quali categorie di lavoratori rientrano nelle garanzie fornite
dallo Stato attraverso degli Organismi di garanzia, di limitare l’obbligo di
pagamento di tali Organismi nel rispetto di certi principi generali stabiliti
nella Direttiva ed addirittura, per evitare di versare delle somme che vanno
oltre il fine sociale della Direttiva, gli Stati membri possono fissare un
massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori
subordinati ed assoggettare tali diritti ad un termine di prescrizione.
La legislazione italiana, attraverso la legge
n. 297/82 e il decreto legislativo n. 80/92, ha disciplinato in concreto la
garanzia dei crediti di lavoro e regolamentato i casi in cui è previsto l’intervento
del Fondo di garanzia, che è gestito dall’INPS, stabilendo anche che il diritto
alla prestazione erogata dall’INPS si prescriva in un anno.
Nel caso esaminato, la domanda è stata
presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. V. e l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) in merito al pagamento di crediti di
lavoro insoluti.
Il ricorrente è una lavoratore di una Società
che, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale di liquidazione
coatta amministrativa, è stata sottoposta a procedura di licenziamento
collettivo.
Il lavoratore aveva allora presentato una
domanda volta ad ottenere dal Fondo di garanzia dell’INPS il pagamento dei crediti
di lavoro insoluti relativi all’attività prestata negli ultimi tre mesi di rapporto.
L’INPS non gli aveva erogato la totalità delle
retribuzioni rimaste insolute nel limite di tre volte il massimale del
trattamento straordinario di integrazione salariale, poiché aveva sottratto da
tale importo gli anticipi di retribuzione ottenuti dal datore di lavoro,
liquidando così al sig. V. una somma inferiore a quella che egli avrebbe
dovuto ricevere.
Il sig. V. adiva il Tribunale di Napoli perché
gli riconoscesse il diritto a percepire la differenza tra quanto già
erogato dall’INPS e il massimale a lui spettante senza alcuna detrazione.
L’INPS aveva eccepito la prescrizione annuale
del credito rilevando che si trattava di un’obbligazione di natura
previdenziale, autonoma e distinta rispetto al credito vantato nei confronti
del datore di lavoro.
Dato che la Corte Suprema di Cassazione ha avuto negli ultimi anni orientamenti diversi in merito alla
qualificazione degli importi non pagati dal datore di lavoro, il giudice del
Tribunale di Napoli ha ritenuto che la possibilità di accogliere il ricorso
fosse subordinata alla soluzione del quesito relativo alla correttezza di un
termine di prescrizione annuale che, a sua volta, dipende dalla qualificazione
da attribuire al credito vantato dal ricorrente.
Pertanto il giudice ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali:
1) Se gli articoli 3 e 4 della direttiva n.
80/987, nella parte in cui prevedono il pagamento dei diritti non pagati ai
lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, consentono che tali crediti,
nel momento in cui vengono fatti valere nei confronti dell’organismo di
garanzia, vengano privati della loro iniziale natura retributiva ed
assumano la diversa qualificazione di prestazione previdenziale per il solo
fatto che la loro erogazione sia stata affidata dallo Stato membro
ad un istituto previdenziale.
2) Se per il raggiungimento del fine sociale
della direttiva è sufficiente che la normativa nazionale utilizzi il credito
retributivo iniziale del lavoratore subordinato come un mero termine di
paragone, rispetto al quale determinare per relationem la prestazione da
garantire con l’intervento dell’organismo di garanzia, o si richiede che il
credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro
insolvente venga tutelato, grazie all’intervento dell’organismo di
garanzia, assicurandogli uguale contenuto, garanzie, tempi e modalità di esercizio
di quelle riconosciute a qualsiasi altro credito di lavoro nello stesso
ordinamento.
3) Se i principi desumibili dalla
normativa comunitaria, ed in particolare i principi di equivalenza ed
effettività, consentono di applicare ai diritti non pagati ai lavoratori
subordinati relativi alla retribuzione un regime prescrizionale meno favorevole
rispetto a quello applicato a crediti di analoga natura.
Secondo la Corte Ue, gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 non ostano a una normativa nazionale che consenta la qualificazione di
«prestazioni previdenziali» dei crediti insoluti dei lavoratori, allorché tali
crediti siano pagati da un organismo di garanzia.
Pertanto anche il regime giuridico da applicare
ai crediti insoluti dei lavoratori deve essere definito dal diritto nazionale.
Infatti la normativa interna può stabilire che
il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato sia un mero termine
di paragone rispetto al quale determinare l’importo della prestazione da
garantire con l’intervento del Fondo.
Inoltre, nell’ipotesi in cui un lavoratore
subordinato richieda ad un fondo di garanzia il pagamento dei crediti
retributivi insoluti, è possibile che ci si ritrovi dinanzi all’applicazione di
un regime di prescrizione meno favorevole rispetto a quello applicato a
crediti di analoga natura.
La direttiva 80/987 non contiene infatti
alcuna limitazione al fatto che gli Stati membri possano prevedere un termine
di prescrizione affinché un lavoratore subordinato presenti una domanda volta
ad ottenere, conformemente alle modalità fissate dalla direttiva medesima, il
pagamento da parte del Fondo delle retribuzioni non pagate dal datore di
lavoro insolvente.
Ciò considerato, gli Stati membri sono in via
di principio liberi di prevedere nei rispettivi ordinamenti disposizioni che
fissino un termine di prescrizione per la presentazione da parte di un
lavoratore subordinato di una domanda intesa ad ottenere il pagamento dei
suoi crediti retributivi insoluti, a condizione, tuttavia, che tali
disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che riguardano domande
analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non siano
strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti
conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
Nella causa principale occorre rilevare che,
secondo il giudice del rinvio, da un lato il D.Lgs. n. 80/92 stabilisce in un
anno il termine di prescrizione, ma non determina il dies a quo. Dall’altro
lato, il medesimo giudice osserva che la giurisprudenza della Corte suprema
di cassazione ha, in un primo tempo, qualificato come retributiva la natura
delle prestazioni erogate dal Fondo, riconoscendo natura identica alle
retribuzioni versate dal datore di lavoro, con la conseguenza che a tali
prestazioni si applicavano i termini di prescrizione nonché il regime di
sospensione in essere nella procedura concorsuale. In un secondo momento, però,
la citata Corte suprema si è orientata nel senso che l’obbligazione del
Fondo ha ad oggetto una prestazione previdenziale, indipendente
dall’obbligazione retributiva del datore di lavoro, con la conseguenza, in
particolare, che non troverebbero applicazione le suddette regole sulla
sospensione dei termini di prescrizione.
Queste due constatazioni sono atte a creare
un’incertezza giuridica che può costituire una violazione del principio di
effettività ove risulti, cosa che spetta al giudice nazionale verificare, che
proprio tale incertezza può spiegare la tardività dell’azione del sig. V..
In merito al principio di equivalenza, è
palese che la domanda di pagamento di retribuzioni non pagate del lavoratore
subordinato nei confronti del Fondo e quella dello stesso lavoratore nei
confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza non sono simili.
Ciò risulta segnatamente dall’art. 4 della direttiva 80/987, che riconosce
agli Stati membri la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli
organismi di garanzia attraverso la fissazione di alcuni massimali. Di
conseguenza, la previsione di regimi prescrizionali differenti non lede il
principio di equivalenza.
In merito al principio di effettività, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di ragionevoli
termini di ricorso a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del
diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata.
Manlio Sessa Fabiana
Il decisus
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale
verte sull’interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio
20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).
2 Tale domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra il sig. V. e l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) in merito al pagamento di crediti di lavoro
insoluti.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il primo ‘considerando’ della direttiva
80/987 recita:
«(...) sono necessarie disposizioni
per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati
(…)».
4 L’art. 1, nn. 1 e 2, della suddetta
direttiva prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica ai
diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o
da rapporti di lavoro esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si
trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono, in via
eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i
diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della
natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei
lavoratori subordinati o in funzione dell’esistenza di altre forme di
garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente
a quella che risulta dalla presente direttiva.
L’elenco delle categorie di lavoratori
subordinati di cui al primo comma è riportato nell’allegato».
5 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, della citata
direttiva:
«La presente direttiva non pregiudica il
diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini
“lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”, “diritto
maturato” e “diritto in corso di maturazione”».
6 L’art. 3 della direttiva 80/987 così
dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo
l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati,
risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla
retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.
2. La data di cui al paragrafo 1 è, a
scelta degli Stati membri:
– quella dell’insorgere dell’insolvenza
del datore di lavoro;
– quella del preavviso di
licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa
dell’insolvenza del datore di lavoro;
– o quella dell’insorgere dell’insolvenza
del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o
del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a
causa dell’insolvenza del datore di lavoro».
7 Ai termini dell’art. 4, nn. 1-3, della
medesima direttiva:
«1. Gli Stati membri hanno la facoltà di
limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui
all’articolo 3.
2. Quando si avvalgono della facoltà di
cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:
– nel caso di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, primo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati
relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o
del rapporto di lavoro nell’ambito di un periodo di sei mesi precedenti la
data dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro;
– nel caso di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, secondo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non
pagati relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di
lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso
di licenziamento del lavoratore subordinato, comunicato a causa
dell’insolvenza del datore di lavoro;
– o, nel caso di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, terzo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati
relativi alla retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro
o del rapporto di lavoro precedenti la data dell’insorgere dell’insolvenza del
datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del
rapporto di lavoro del lavoratore subordinato, avvenuta a causa
dell’insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli Stati membri
possono limitare l’obbligo di pagamento alla retribuzione corrispondente ad
un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della
stessa durata.
3. Tuttavia per evitare di versare delle
somme che vanno oltre il fine sociale della presente direttiva, gli Stati
membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti
non pagati dei lavoratori subordinati.
(…)».
8 L’art. 5 della citata direttiva
stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri fissano le
modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli
organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) il patrimonio degli organismi deve
essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere
costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso
di insolvenza;
b) i datori di lavoro devono contribuire
al finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia integralmente assicurato
dai pubblici poteri;
c) l’obbligo di pagamento a
carico degli organismi esiste indipendentemente dall’adempimento degli
obblighi di contribuire al finanziamento».
9 L’art. 9 della direttiva 80/987 dispone
come segue:
«La presente direttiva non pregiudica la
facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori
subordinati».
10 Ai sensi del suo art. 10, lett. a),
tale direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri «di adottare le
misure necessarie per evitare abusi».
La normativa nazionale
La legge n. 297/82
11 In applicazione della direttiva 80/987, la legge del 29 maggio 1982, n. 297 (GURI n. 147 del 31 maggio 1982),
recante disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica, prevede, all’art. 2, l’istituzione di un fondo di garanzia con
lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo
che gli impedisca di versare il trattamento di fine rapporto, di cui
all’art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o ai loro aventi
diritto (in prosieguo: il «Fondo»).
12 Tale disposizione stabilisce, inoltre,
quanto segue:
«2. Trascorsi quindici giorni dal
deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Edizione straordinaria alla GURI n. 81
del 6 aprile 1942], ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui
all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte
opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla
pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il
lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il
pagamento, a carico del [F]ondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e
dei relativi accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva
di crediti di lavoro di cui all’articolo 101 del regio decreto n. 267
(...), la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il
decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il
giudizio insorto per l’eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l’impresa sia sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all’articolo 209
del regio decreto n. 267 (...), ovvero, ove siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su
di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non
soggetto alle disposizioni del regio decreto n. 267 (...), non adempia, in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento
dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al [F]ondo il pagamento del trattamento di fine
rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per
la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie
patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il [F]ondo,
ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento
insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si
applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la
procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente
all’entrata in vigore della presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo,
quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal [F]ondo entro
60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il [F]ondo è surrogato di diritto
al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio
dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile
per le somme da esso pagate.
(…)».
13 Ai sensi dell’art. 94 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, una domanda di ammissione al passivo produce
gli effetti della domanda giudiziale e interrompe la prescrizione dei
termini.
14 In forza degli artt. 2943 e 2945 del codice civile, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con
il quale si inizia un giudizio fino al momento in cui passa in giudicato la
sentenza che definisce tale giudizio.
Il decreto legislativo n. 80/92
15 Gli artt. 1 e 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, recante attuazione della direttiva
80/987 (Supplemento ordinario alla GURI n. 36 del 13 febbraio 1992, pag. 26),
disciplinano la garanzia dei crediti di lavoro e l’intervento del Fondo, che è
gestito dall’INPS.
16 L’art. 1, n. 1, del D.Lgs. n. 80/92,
rubricato «Garanzia dei crediti di lavoro», recita:
«Nel caso in cui il datore di lavoro sia
assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa ovvero alla procedura dell’amministrazione straordinaria
(…), il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del Fondo (…), dei crediti di lavoro non
corrisposti di cui all’art. 2».
17 Ai termini dell’art. 2, nn. 1–5, del
D.Lgs. n. 80/92:
«1. Il pagamento effettuato dal Fondo
(…) ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da
quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti [a]gli
ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che
precedono:
a) la data del provvedimento che
determina l’apertura di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell’esecuzione
forzata;
c) la data del provvedimento di messa in
liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero
dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i
lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la
data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la
continuazione dell’attività dell’impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai
sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la
misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale
mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme
dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo
periodo[,] e decimo dell’art. 2 della legge [n. 297/82]. Per le somme
corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo
periodo, dell’art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non è
cumulabile fino a concorrenza degli importi:
a) con il trattamento straordinario di
integrazione salariale fruito nell’arco dei dodici mesi di cui al comma 1;
b) con le retribuzioni corrisposte al
lavoratore nell’arco dei tre mesi di cui al comma 1;
c) con l’indennità di mobilità
riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell’arco dei
tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al
comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria
sono dovuti dalla data di presentazione della domanda».
Causa principale e questioni pregiudiziali
18 Risulta dall’ordinanza di rinvio che il
sig. V. ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della
società di vigilanza La M. S.c.a.r.l. sino al 9 novembre 2000, data in
cui, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale di
liquidazione coatta amministrativa, dichiarata con decreto ministeriale del
24 ottobre 2000, veniva sottoposto a procedura di licenziamento collettivo.
19 L’8 giugno 2001, ai sensi degli artt. 1
e 2 del D.Lgs. n. 80/92, egli presentava una domanda volta ad ottenere dal
Fondo il pagamento dei crediti di lavoro insoluti relativi all’attività
prestata negli ultimi tre mesi di rapporto.
20 L’INPS non gli erogava la
totalità delle retribuzioni rimaste insolute nel limite di tre volte il
massimale del trattamento straordinario di integrazione salariale, ma
sottraeva da tale importo gli anticipi di retribuzione ottenuti dal datore
di lavoro, liquidando così al sig. V. una somma inferiore a quella che egli
avrebbe dovuto ricevere.
21 A seguito della sentenza 4 marzo 2004, cause riunite C-19/01, C-50/01 e C-84/01, Barsotti e a. (Racc. pag. I-2005),
il 30 giugno 2005 il sig. V. adiva il Tribunale di Napoli perché gli
riconoscesse il diritto a percepire la differenza tra quanto già erogato
dall’INPS e il massimale a lui spettante senza alcuna detrazione.
22 L’INPS ha eccepito la prescrizione
annuale del credito rilevando che si trattava di un’obbligazione di natura
previdenziale, autonoma e distinta rispetto al credito vantato nei
confronti del datore di lavoro, che escludeva l’accollo ai sensi del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
23 Il giudice del rinvio osserva che la Corte suprema di cassazione ha avuto orientamenti diversi in merito alla qualificazione
degli importi non pagati dal datore di lavoro e ritiene che la possibilità
di accogliere il presente ricorso sia subordinata alla soluzione del quesito
relativo alla prescrizione che, a sua volta, dipende dalla qualificazione da attribuire
al credito vantato dal ricorrente.
24 Di conseguenza, il Tribunale di Napoli
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 3 e 4 della direttiva
n. 80/987 (…), nella parte in cui prevedono il pagamento dei diritti non
pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, consentono che
tali crediti, nel momento in cui vengono fatti valere nei confronti
dell’organismo di garanzia, vengano privati della loro iniziale natura
retributiva ed assumano la diversa qualificazione [di prestazione]
previdenziale per il solo fatto che la loro erogazione sia stata affidata
dallo Stato membro ad un istituto previdenziale, e che quindi
nella normativa nazionale il termine “retribuzione” venga sostituito da
quello [di] “prestazione previdenziale”.
2) Se per il fine sociale della direttiva
[80/987] è sufficiente che la normativa nazionale utilizzi il credito
retributivo iniziale del lavoratore subordinato come un mero termine di
paragone, rispetto al quale determinare per relationem la prestazione da
garantire con l’intervento dell’organismo di garanzia, o si richiede che il
credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro
insolvente venga tutelato, grazie all’intervento dell’organismo di
garanzia, assicurandogli eguale contenuto, garanzie, tempi e modalità di
esercizio di quelle riconosciute a qualsiasi altro credito di lavoro nello
stesso ordinamento.
3) Se i principi desumibili dalla
normativa comunitaria, ed in particolare i principi di equivalenza ed
effettività, consentono di applicare ai diritti non pagati ai lavoratori
subordinati relativi alla retribuzione, del periodo individuato ai sensi
dell’art. 4 della direttiva n. 80/987, un regime prescrizionale meno
favorevole rispetto a quello applicato a crediti di analoga natura».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con la prima questione il giudice a quo
domanda, in sostanza, se gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 debbano essere
interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente
di qualificare come «prestazioni previdenziali» i crediti insoluti dei lavoratori
per il fatto che la loro erogazione è garantita dal Fondo.
26 Al riguardo occorre ricordare, da un
lato, che l’art. 3, n. 1, della direttiva 80/987 impone agli Stati membri di
adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino,
fatto salvo l’art. 4 della medesima direttiva, il pagamento dei crediti
insoluti dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da
rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di
una data determinata (sentenza 11 settembre 2003, causa C-201/01, Walcher, Racc.
pag. I-8827, punto 31).
27 Dall’altro lato, il fine sociale della
direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una
tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante
il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da
rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo
determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi
citata).
28 Nondimeno, a norma dell’art. 2, n. 2,
della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine
«retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004,
causa C-520/03, Olaso Valero, Racc. pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza
ivi citata).
29 Di conseguenza, spetta al diritto
nazionale definire la natura giuridica di crediti come quelli su cui verte
il procedimento principale.
30 A tale proposito si deve constatare che la direttiva 80/987 non precisa le procedure giurisdizionali e le
norme in tema di prescrizione applicabili ai crediti dei lavoratori
subordinati in caso di fallimento del datore di lavoro.
31 Ne consegue che la prima questione
dev’essere risolta nel senso che gli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 non
ostano a una normativa nazionale che consente la qualificazione di «prestazioni
previdenziali» per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti
sono pagati da un organismo di garanzia.
Sulla seconda questione
32 Con la seconda questione il giudice a
quo chiede, in sostanza, se, i fini dell’applicazione degli artt. 4 e 5
della direttiva 80/987, sia sufficiente che una normativa nazionale
utilizzi il credito iniziale del lavoratore subordinato come mero termine
di paragone ovvero se tale credito debba essere tutelato dall’intervento del
Fondo come qualsiasi altro credito di lavoro.
33 Alla luce della soluzione data
alla prima questione, occorre considerare che anche il regime giuridico da
applicare ai crediti insoluti dei lavoratori deve essere definito dal diritto
nazionale.
34 Ne consegue che il credito
retributivo iniziale del lavoratore subordinato può costituire un mero
termine di paragone rispetto al quale determinare l’importo della
prestazione da garantire con l’intervento del Fondo.
35 La seconda questione deve pertanto
essere risolta nel senso che la direttiva 80/987 non osta a una normativa
nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore
subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da
garantire con l’intervento del Fondo.
Sulla terza questione
36 Con la terza questione il giudice a
quo domanda, in sostanza, se, nell’ipotesi in cui un lavoratore
subordinato richieda ad un fondo di garanzia il pagamento dei crediti
retributivi insoluti, la direttiva 80/987 osti all’applicazione di un regime di
prescrizione meno favorevole rispetto a quello applicato a crediti di analoga
natura.
37 La direttiva 80/987 non contiene alcuna
disposizione che stabilisca se gli Stati membri possono prevedere un termine
di prescrizione perché un lavoratore subordinato presenti una domanda volta
ad ottenere, conformemente alle modalità fissate dalla direttiva medesima, il
pagamento da parte del Fondo delle retribuzioni non pagate dal datore di
lavoro insolvente.
38 Infatti, gli artt. 4, 5 e 10 della
direttiva 80/987, che consentono agli Stati membri non solo di fissare le
modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento
dell’organismo di garanzia, bensì anche di limitare, in talune circostanze, la
tutela da essa garantita ai lavoratori, non prevedono né una limitazione nel
tempo dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla direttiva stessa né una
limitazione della possibilità, per gli Stati membri, di stabilire un termine
di prescrizione (v. sentenza 18 settembre 2003, causa C-125/01, Pflücke,
Racc. pag. I-9375, punto 31).
39 Ciò considerato, gli Stati membri sono
in via di principio liberi di prevedere nei rispettivi ordinamenti
disposizioni che fissino un termine di prescrizione per la presentazione da
parte di un lavoratore subordinato di una domanda intesa ad ottenere,
conformemente alle modalità stabilite dalla direttiva 80/987, il pagamento
dei suoi crediti retributivi insoluti, a condizione, tuttavia, che tali
disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che riguardano domande
analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non siano
strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di
effettività) (v. sentenza Pflücke, cit., punto 34 e la giurisprudenza ivi
citata).
40 A questo punto il giudice a quo considera che occorre verificare se una qualificazione come prestazioni
previdenziali dei crediti del avoratore nei confronti del Fondo, che
comporta la non applicazione delle norme sull’interruzione del termine di
prescrizione previste per i crediti ammessi al passivo fallimentare, sia o meno
contraria ai principi di equivalenza e di effettività.
41 Quanto al principio di equivalenza, si
deve subito rilevare che la domanda di pagamento di retribuzioni non pagate
del lavoratore subordinato nei confronti del Fondo e quella dello stesso
lavoratore nei confronti del datore di lavoro in stato di insolvenza non
sono simili. Ciò risulta segnatamente dall’art. 4 della direttiva 80/987, che
riconosce agli Stati membri la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento
degli organismi di garanzia.
42 Di conseguenza, la previsione di regimi
prescrizionali differenti non lede il principio di equivalenza.
43 Quanto al principio di effettività,
la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la
fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza,
nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente
sia dell’amministrazione interessata (v. sentenza 17 novembre 1998,
causa C-228/96, Aprile, Racc. pag. I- 141, punto 19 e la giurisprudenza ivi
citata). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico comunitario.
44 Va rammentato in proposito che, per
quanto concerne il pagamento di crediti retributivi che, per loro stessa
natura, rivestono una grande importanza per l’interessato, è necessario che
la brevità del termine di prescrizione non metta l’interessato stesso nell’impossibilità
pratica di rispettare tale termine e quindi di beneficiare della tutela
che la direttiva 80/987 intende appunto garantirgli (v. sentenza Pflücke,
cit., punto 37).
45 A tale riguardo la Corte ha già dichiarato che il termine di decadenza di un anno per proporre
un’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva
trasposizione della direttiva 80/987 nell’ordinamento nazionale appare
ragionevole (v., in tal senso, sentenza 10 luglio 1997, causa C-261/95,
Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 29).
46 Tuttavia, dal punto 39 della
motivazione della sentenza 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks &
Spencer (Racc. pag. I-6325), risulta parimenti che un termine di prescrizione,
per adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, dev’essere
stabilito in anticipo. Una situazione caratterizzata da un’incertezza
normativa considerevole può costituire una violazione del principio di
effettività, poiché il risarcimento dei danni causati ai cittadini da
violazioni del diritto comunitario imputabili ad uno Stato membro potrebbe
essere reso eccessivamente gravoso nella pratica se detti soggetti non potessero
determinare il termine di prescrizione applicabile con un ragionevole
grado di certezza (sentenza 24 marzo 2009, causa C- 45/06, Danske
Slagterier, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33 e la
giurisprudenza ivi citata).
47 Nella causa principale occorre rilevare
che, secondo il giudice del rinvio, da un lato, il D.Lgs. n. 80/92 stabilisce
in un anno il termine di prescrizione, ma non determina il dies a quo.
48 Dall’altro lato, il medesimo giudice
osserva che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione ha, in un
primo tempo, qualificato come retributiva la natura delle prestazioni erogate
dal Fondo, natura identica alle retribuzioni versate dal datore di lavoro,
con la conseguenza che a tali prestazioni si applicavano i termini di prescrizione
nonché il regime di sospensione in essere nella procedura concorsuale. In un
secondo momento, però, la citata Corte suprema si è orientata nel senso che
l’obbligazione del Fondo ha ad oggetto una prestazione previdenziale,
indipendente dall’obbligazione retributiva del datore di lavoro, con la
conseguenza, in particolare, che non troverebbero applicazione le suddette
regole sulla sospensione dei termini di prescrizione.
49 Queste due constatazioni sono atte a
creare un’incertezza giuridica che può costituire una violazione del principio
di effettività ove risulti, cosa che spetta al giudice nazionale verificare,
che proprio tale incertezza può spiegare la tardività dell’azione del sig. V..
50 Alla luce delle considerazioni che
precedono occorre, pertanto, risolvere la terza questione dichiarando che,
nell’ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa ad ottenere da
un fondo di garanzia il pagamento di crediti retributivi insoluti, la
direttiva 80/987 non osta all’applicazione di un termine di prescrizione
di un anno (principio d’equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale
accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
La Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 3 e 4 della direttiva del
Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una
normativa nazionale che consente la qualificazione di «prestazioni
previdenziali» per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti
sono pagati da un organismo di garanzia.
2) La direttiva 80/987 non osta a una
normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del
lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la
prestazione da garantire con l’intervento di un fondo di garanzia.
3) Nell’ambito di una domanda di un
lavoratore subordinato intesa ad ottenere da un fondo di garanzia il
pagamento di crediti retributivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta
all’applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio
d’equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come
è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti
dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).